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DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei
senatori: FIORELLO CORTIANA, STEFANO BOCO, ROMUALDO COVIELLO,
ANTONELLO FALOMI, LIVIO TOGNI, ANNA DONATI, NUCCIO IOVENE, MONICA BETTONI,
ANGELO MUZIO, WALTER VITALI, TINO BEDIN
Recante: “Norme
in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del
software libero e sulla portabilita' dei documenti informatici nella Pubblica
Amministrazione”.
Onorevoli Colleghi,
Provate
ad immaginare come sarà la casa di tutti i cittadini del mondo (almeno della
parte che se lo potrà permettere) fra - poniamo - 5 o 10 anni. Ogni famiglia
avrà il proprio computer collegato ad internet, rendendo possibile un'era di
comunicazione e di scambio di informazione come mai prima.
La
nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale si sta profondamente
modificando per questi motivi: si pensi solo alla nascita della cosiddetta New
Economy.
Ebbene.
Dalle attuali indicazioni di mercato è legittimo ritenere che quasi tutti
questi computer funzioneranno con lo stesso sistema operativo (Windows o
qualche successore) di proprietà di una sola azienda, tra l'altro non europea.
Di questo sistema operativo non sarà possibile sapere esattamente cosa farà e
come (per mancata messa a disposizione del codice sorgente). Attualmente è
esattamente così.
Questo
è il punto di partenza per capire l’importanza di una futura diffusione di uno
o più sistemi operativi liberi, cioè la cui proprietà non sia di una singola
azienda ma governata da una licenza d’uso che ne garantisca la possibilità del
libero utilizzo, scambio, studio e modificabilità (GPL= General Public
Licence).
Questa
alternativa è già esistente da alcuni anni e la punta più avanzata è
rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle applicazione che girano su di
esso. Non ci riferiamo ad un sistema di quella o quest'altra azienda, ci riferiamo
ad un sistema operativo efficace e molto più sicuro dei sistemi proprietari,
costruito da una comunità globale di programmatori, intorno al quale comincia a
svilupparsi una nuova economia. Il software proprietario è prodotto con un
codice sorgente ignoto agli utenti, con la conseguenza che non è permesso
sapere esattamente cosa faccia (ad esempio non vi è certezza che non abbia una
funzione che invii informazioni sull'utente verso qualcun altro, ipotesi già
verificata su alcuni software proprietari).
Se
tutto ciò può essere inquietante per l'utente casalingo e fa pensare a
possibili futuri scenari orwelliani di controllo sulle nostre vite, è
addirittura essenziale per la Pubblica Amministrazione che ha il dovere di
difendere la sicurezza e la riservatezza dei propri dati. Al contrario
computers con dati essenziali di ministeri, polizia, banche, anagrafi ecc.
girano tranquillamente con sistemi operativi proprietari.
L'assunzione
di questo sistema operativo, più economico, più efficace, più sicuro nell'ambito
della Pubblica Amministrazione non è una scelta amministrativa, ma una scelta
eminentemente politica, capace di modificare la dinamica dello sviluppo del
nostro Paese.
Infine
è estremamente interessante osservare come il software libero sia una delle più
imponenti opere di ingegno (parliamo di migliaia di applicazioni!) mai
prodotte: un sistema operativo e software collegato interamente prodotto da
migliaia di programmatori volontari in rete al servizio di un grande progetto
ideale. E questo sforzo è in atto tuttora.
CAPO I– PRINCIPI
GENERALI
Art. 1
(finalità della legge)
1. Lo Stato favorisce il pluralismo
informatico, garantendo l'accesso e la liberta' di scelta nella realizzazione
di piattaforme informatiche, eliminando altresi' ogni barriera dovuta a
diversita' di standard.
2. È favorita la diffusione e lo sviluppo
del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti
di cui ai punti a), b), c), e) dell'art.2 della presente legge, in
considerazione delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla
concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica. La Pubblica Amministrazione, nel rispetto del
principio costituzionale di buon andamento e di quello di economicità dell'attività
amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
predilige l'uso di software libero.
3. Alla cessione di software libero non si
applica quanto stabilito dall'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, così come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.
Art. 2
(Definizioni)
Ai fini della
presente legge si intende per:
a) licenza di
software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per
elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre all'uso del
programma medesimo: la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il
diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del
programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice
sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice
sorgente modificato. Una licenza di
software libero non puo' impedire che chiunque riceva una copia del programma
per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilita' di chi
fornisce la copia.
b) software libero:
ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di
software libero come definita nell'articolo 2, comma 1 del presente testo di
legge.
c) programma per
elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore
elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente,
indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
d) software
proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che
non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 2 comma 1 della presente
legge.
e) formati di dati
liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui
specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni
utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge;
siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile
scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in
tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella
documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali
formati di dati.
CAPO II
PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA
Art. 3
(Diritto allo
sviluppo portabile)
Chiunque ha il
diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale
compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un
altro software, anche proprietario.
Art. 4
(Documenti)
1. Chiunque,
nell'ambito di una attività lecita, effettui la pubblicizzazione di dati in
formato elettronico è tenuto a garantirne l'accesso, ricorrendo a standard di
comunicazione aperti e a formati liberi.
2. Per la diffusione
in formato elettronico di documenti di
cui debba essere garantita la pubblicità, nonché l'adempimento, mediante
scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22
e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica
Amministrazione si applica quanto disposto al comma 1 del presente articolo e
nel rispetto dell'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Qualora si renda
necessario, l'uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione è tenuta a
motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del
procedimento di cui all'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando
i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La
Pubblica Amministrazione è tenuta a rendere disponibile, anche una versione più
vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.
Art. 5
(Trattazione di dati
personali o relativi alla pubblica sicurezza)
1. Chiunque effettui
la trattazione di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici,
secondo la disciplina della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 o di dati la cui
diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio
per la pubblica sicurezza, è tenuto, in questa attività, ad utilizzare
programmi per elaboratore a sorgente aperto.
2. I codici sorgenti
dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Pubblica
Amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la
legge legge n. 675 del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica
Amministrazione stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo
degli standard di sicurezza.
3. Le denominazioni
e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati
nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici
rientrano nelle informazioni da rendersi all'interessato ai sensi dell'Art. 10
comma 1 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
CAPO III – SOFTWARE
LIBERO
Art. 6
(Obblighi per la
pubblica amministrazione)
1. La Pubblica
Amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per
elaboratore elettronico dei quali detenga il codice sorgente.
2. La Pubblica
Amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico
necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla
categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto.
Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore dove
necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la
modificabilita' del sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in
relazione anche alla opportunità per la Pubblica Amministrazione di poter
modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie
esigenze.
3. La Pubblica
Amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero, deve motivare
analiticamente la ragione della scelta.
4. Della eventuale
maggior spesa, derivante da una scelta in senso contrario non appropriata,
risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'Art. 4
della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO IV - PUBBLICA
ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO
Art. 7
(Incentivazione alla
ricerca e allo sviluppo)
1. Il Ministero
dell'Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica elabora annualmente un
programma di ricerca specifico sul software libero per progetti di ricerca da
parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore
da rilasciare sotto licenza di software libero.
Art. 8
(Istruzione
scolastica)
1. Il
Ministero della Pubblica Istruzione è tenuto a recepire il contenuto ed i
principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi
didattici all'interno della progressiva informatizzazione della scuola. Gli
ordinamenti didattici nazionali riconoscono il particolare valore formativo del
software libero e lo privilegiano nell'insegnamento.
CAPO V -
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9
(Regolamenti
attuativi)
1. ai sensi dell’articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400 entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge
il Governo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative,
è tenuto ad emanare i regolamenti attuativi necessari.
2. ai sensi dell’articolo
17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 180 giorni dalla pubblicazione
della presente legge il Governo è tenuto ad emanare un regolamento che
definisca gli indirizzi per l'impiego ottimale del software libero nella
pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei
progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di
soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali. Le norme
regolamentari non hanno impegni di spesa.
Art. 10
(Norma transitoria)
1.
Entro anni tre
dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione
adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale
secondo quanto previsto all'art. 6 della presente legge.
2.
Entro mesi dodici
dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione
adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 5.
3.
Entro mesi sei
dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione
adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 4.
4.
E' costituito un
gruppo di lavoro interministeriale per monitorare l'attuazione della presente
legge nel corso dei primi tre anni dalla sua approvazione.
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