Legge 18 agosto 2000, n. 248
Nuove norme di tutela del
diritto d'autore
(G. U. n. 206 del 4
settembre 2000)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
1.
L’articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
«Art.
16. – 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di
uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la
radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la
comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè
quella codificata con condizioni di accesso particolari».
Art. 2
1.
Il secondo comma dell’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
«È
libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi
della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e
quinto, per uso personale».
2.
All’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i
seguenti commi:
«È
consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante
fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di
riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di
terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli
editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali
apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del
presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e
la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all’articolo 181-ter
della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle
categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna
pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per
i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono
abrogati.
Le
riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte
all’interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere
effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si
tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un
compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2
dell’articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del
comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente
ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il
servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti
dai quali le biblioteche dipendono».
3.
Al primo comma dell’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo
le parole: «articolo 171-bis» sono inserite le seguenti: «e
dall’articolo 171-ter».
4.
All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il
seguente comma:
«La
violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo
68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonchè la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire».
5.
Dopo l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotto dall’articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art.
181-ter. – 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto
comma dell’articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione,
dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi
tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le
modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione
spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo
di cui all’articolo 190. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto
e quinto dell’articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi
ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
2.
La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già
attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 180, può avvenire anche
tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con
proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato
consultivo di cui all’articolo 190, in base ad apposite convenzioni».
Art. 3
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 69 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, non essendo stato
esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla
realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».
2.
All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente
comma:
«1-bis.
Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici
è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi
contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici».
Art. 4
1.
Nell’articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è
sostituito dal seguente:
«Agli
effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono
essere ordinati dall’autorità giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la
perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto
di utilizzazione».
Art. 5
1.
L’articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
«Art.
162. – 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i
procedimenti di cui all’articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice
di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di
istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l’accertamento e la
perizia.
2.
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego
di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di
pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste
per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3.
Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a
mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro
fiducia.
4.
Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 693 del
codice di procedura civile. Ai fini dell’articolo 697 del codice di procedura
civile, il carattere dell’eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua
dell’esigenza di non pregiudicare l’attuazione del provvedimento. Si applica
anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies
e 675 del codice di procedura civile.
5.
Decorso il termine di cui all’articolo 675 del codice di procedura civile,
possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già
iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso
provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento
di merito.
6.
Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti
anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti,
offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati
emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso
personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia».
Art. 6
1.
L’articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
«Art.
163. – 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può
chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi attività che costituisca
violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.
2.
Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell’esecuzione del provvedimento».
Art. 7
1.
Il numero 3) dell’articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
«3)
l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere
attestazioni di credito per diritto d’autore nonchè ai fini della legge 5
febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo
esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di procedura civile».
Art. 8
1.
Dopo l’articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i
seguenti:
«Art.
174-bis. – 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle
disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del
supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire
duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire
due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per
ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2.
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del
presente articolo, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica:
a)
in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di
previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle
strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei
reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato
dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b)
nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la
promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis
dell’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.
Art.
174-ter. – 1. Quando esercita l’azione penale per taluno dei reati non
colposi previsti nella presente sezione commessi nell’ambito di un esercizio
commerciale o di un’attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero
ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l’adozione
del provvedimento di cui al comma 2.
2.
Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il
questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione dell’esercizio o dell’attività per un periodo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3.
In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta,
a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea
dell’esercizio o dell’attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata
la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l’articolo
24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è
disposta la revoca della licenza di esercizio o dell’autorizzazione allo
svolgimento dell’attività.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti
degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di
postproduzione nonchè di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino
attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti
e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le
agevolazioni di cui all’articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell’azione
penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente
concesse per almeno un biennio».
2.
Dopo l’articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:
«Art.
75-bis. – 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di
produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di
cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali
oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne
preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita
iscrizione in apposito registro. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno».
3.
Al comma 1 dell’articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto
dall’articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le
parole: «articoli 59, 60, 75,» sono inserite le seguenti: «75-bis,».
Art. 9
1.
Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’espressione «Ente italiano
per il diritto d’autore» ovunque ricorra è sostituita dall’espressione:
«Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».
Art. 10
1.
Dopo l’articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:
«Art.
181-bis. - 1. Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui agli
articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per
elaboratore o multimediali nonchè su ogni supporto contenente suoni, voci o
immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra
quelle indicate nell’articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti
comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all’articolo
68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate.
2. Il
contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela
dei diritti relativi alle opere dell’ingegno, previa attestazione da parte del
richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul
diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE
verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini
dell’apposizione.
3.
Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui
alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste
nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni
stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui
supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante
elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o
sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il
programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per
cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza
all’utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la
legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all’articolo
171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che
produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4.
I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono
individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni
di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole
applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l’alterazione e la
falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la
disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a
carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le
categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di
autore.
5. Il
contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere
trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la
identificazione del titolo dell’opera per la quale è stato richiesto, del nome
dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore. Deve contenere
altresì l’indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera
riprodotta o registrata nonchè della sua destinazione alla vendita, al noleggio
e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6.
L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al
richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti
responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno
trimestralmente la SIAE circa l’attività svolta e lo stadio di utilizzo del
materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno,
fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE,
l’importatore ha l’obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell’ingresso
nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al
comma 4.
7.
Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che
l’apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa
ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d’atto della SIAE.
8.
Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno è
considerato segno distintivo di opera dell’ingegno».
Art. 11
1.
Dopo l’articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i
seguenti:
«Art.
182-bis. – 1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell’ambito delle
rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare
le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a)
sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su
supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonchè su impianti
di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonchè sull’attività di
diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b)
sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate
dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c)
sulla distribuzione,
la vendita, il noleggio, l’emissione e l’utilizzazione in qualsiasi forma dei
supporti di cui alla lettera a).
d) sui
centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio
ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
2.
La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma
del comma 1, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3.
Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed
agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono
accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione,
duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione
cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere
l’esibizione della documentazione relativa all’attività svolta, agli strumenti
e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione
attraverso l’emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al
pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti
radiotelevisive, l’accesso degli ispettori deve essere autorizzato
dall’autorità giudiziaria.
Art.
182-ter. – 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle
norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli
organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli
articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale».
2.
Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997,
n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
«4-bis)
svolge i compiti attribuiti dall’articolo 182-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni;».
Art. 12
1.
All’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i
seguenti commi:
«3-bis.
Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall’applicazione del
comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la
televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla illiceità dell’acquisto di prodotti
delle opere dell’ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter.
Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite
nel capitolo di cui all’articolo 174-bis, comma 2, lettera b),
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».
Capo II
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 13
1.
L’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
«Art.
171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e
della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si
applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il
fatto è di rilevante gravità.
2.
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE
riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o
dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue
l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità».
Art. 14
1.
L’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
«Art.
171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale,
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni
di lire chiunque a fini di lucro:
a)
abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b)
abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o
didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se
inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c)
pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con
qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico
le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d)
detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,
l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la
vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi
atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del
diritto d’autore o dei diritti connessi;
e)
in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde
con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti
di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f)
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza
il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a
quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a)
riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre
cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti
connessi;
b)
esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate
dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti
previsti dal comma 1;
c)
promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a)
l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis
del codice penale;
b)
la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno
a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c)
la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o
commerciale.
5.
Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».
Art. 15
1.
Dopo l’articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è inserito il seguente:
«Art.
171-quinquies. – 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente
legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di
riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di
riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque
inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell’acquirente,
al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad
altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita».
Art. 16
1.
Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o
via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno
tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo
esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o
informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge
è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli
articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies,
171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941,
n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie
della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un
giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2.
In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle
copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a
lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del
materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani
a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello
spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio
dell’attività produttiva o commerciale.
Art. 17
1.
Dopo l’articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotto dall’articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
«Art.
171-sexies. – 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di
difficile custodia, l’autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione,
osservate le disposizioni di cui all’articolo 83 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2.
È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o
destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter
e 171-quater nonchè delle videocassette, degli altri supporti
audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati,
riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio
nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o
provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera
diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
3.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni
appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito
uno dei partecipanti al reato.
Art.
171-septies. – 1. La pena di cui all’articolo 171-ter, comma 1,
si applica anche:
a)
ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
all’articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta
giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di
importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi;
b)
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari
falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 181-bis,
comma 2, della presente legge.
Art.
171-octies. – 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in
vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e
privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via
cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato
tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma
tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale,
indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale
servizio.
2.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta
milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art.
171-novies. – 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla
metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione
gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell’autorità giudiziaria,
la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso,
consente l’individuazione del promotore o organizzatore dell’attività illecita
di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o
di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti
audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla
commissione dei reati.
2.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o
organizzatore delle attività illecite previste dall’articolo 171-bis,
comma 1, e dall’articolo 171-ter, comma 1».
Art. 18
1.
All’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono
aggiunti i seguenti:
«6-bis.
I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una
dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1
ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e,
contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e
3.
6-ter.
Nel caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se
sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla
realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l’esibizione delle
scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le
necessarie informazioni».
Art. 19
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la
tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato «Comitato».
2.
Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di
riconosciuta competenza di cui uno indicato dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il
cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono
essere confermati una sola volta.
3.
Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più
efficace l’attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà
intellettuale.
4.
Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di
atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle
associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal
segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all’autorità
giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati,
senza spese, ai sensi e nei limiti dell’articolo 116 del codice di procedura
penale.
5.
Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal
segreto d’ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo
di un apposito sistema informatico e telematico.
6.
Fermo restando l’obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all’autorità
giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti
e le circostanze comunque utili ai fini dell’attività di prevenzione e di
repressione degli illeciti.
7.
L’Ufficio per il diritto d’autore e la promozione delle attività culturali
provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del
Comitato, avvalendosi del servizio per l’antipirateria. L’istituzione e il
funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.