LEGGE n. 63322/04/1941
DIRITTO D'AUTORE
Legge 22
aprile 1941, n. 633 (in Gazz. Uff., 16 luglio, n. 166). Protezione del
diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO I
Opere protette.
Art. 1.
Sono
protette ai sensi
di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo
che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti
figurative,
all'architettura, al teatro
ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto d'autore.
CAPO I
Opere protette.
Art. 2.
In particolare sono comprese nella
protezione: 1°
le opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche, religiose,
tanto se in forma scritta quanto se orale; 2°
le opere e le composizioni musicali, con o senza
parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sè
opera originale; 3° le opere coreografiche e pantomimiche,
delle quali sia fissata la
traccia per iscritto o altrimenti; 4° le opere della scultura, della pittura,
dell'arte del disegno, della incisione
e delle arti
figurative similari, compresa
la scenografia, anche
se applicate all'industria, semprechè il lorovalore artistico
sia cindibile dal
carattere industriale del prodotto
al quale sono associate; 5° i disegni e le opere dell'architettura; 6°
le opere dell'arte
cinematografica, muta o sonora, semprechè non si
tratti di semplice
documentazione protetta ai sensi delle norme
del capo quinto del titolo secondo.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO I
Opere protette.
Art. 3.
Le
opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere,
che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta
e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico,
religioso, politico od
artistico, quali le enciclopedie, i
dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette
come opere originali,
indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle
parti di opere di cui
sono composte.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto d'autore.
CAPO I.
Opere protette.
Art. 4.
Senza pregiudizio dei diritti esistenti
sull'opera originaria, sonoaltresì protette
le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa,
quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le
modificazioni ed aggiunteche costituiscono un rifacimento
sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i
compendi, le variazioni
non costituenti
opera originale.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto d'autore.
CAPO I.
Opere protette.
Art. 5.
Le
disposizioni di questa
legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali
dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, siaitaliane
che straniere.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto d'autore.
CAPO II.
Soggetti del diritto.
Art. 6.
Il
titolo originario dell'acquisto del diritto di
autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale
particolare espressione del
lavoro intellettuale.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto d'autore.
CAPO II.
Soggetti del diritto.
Art. 7.
é
considerato autore dell'opera
collettiva chi organizza e dirige la
creazione dell'opera stessa. é
considerato autore delle
elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo
lavoro.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto d'autore.
CAPO II.
Soggetti del diritto.
Art. 8.
é
reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è
annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera
stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la
sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti comeequivalenti
al nome vero.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto d'autore.
CAPO II.
Soggetti del diritto.
Art. 9.
Chi
abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o
pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell'autore,finchè
questi non sia rivelato. Questa disposizione non si applica allorchè si
tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto d'autore.
CAPO II.
Soggetti del diritto.
Art. 10.
Se
l'opera è stata
creata con il contributo
indistinguibile ed inscindibile di
più persone, il
diritto di autore appartiene in comune
a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore
eguale, salvo la prova per iscritto
di diverso accordo. Sono
applicabili le disposizioni che regolano la
comunione. La difesa del
diritto morale può
peraltro essere sempre
esercitataindividualmente da
ciascun coautore e
l'opera non può
essere
pubblicata, se
inedita, nè può
essere modificata o utilizzata in
forma
diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di
tutti i coautori. Tuttavia, in caso di
ingiustificato rifiuto di uno
o più
coautori, la pubblicazione, la modificazione o la
nuova
utilizzazione dell'opera può essere autorizzata
dall'autorità
giudiziaria,
alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO II.
Soggetti del diritto.
Art. 11.
Alle
amministrazioni dello Stato, al P.N.F., alle province ed ai
comuni, spetta
il diritto di autore sulle opere create e pubblicate
sotto
il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati
che non perseguano scopi
di lucro,
salvo diverso accordo
con gli autori
delle opere
pubblicate, nonchè
alle accademie e
agli altri enti
pubblici
culturali
sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione I. -- Protezione della utilizzazione
economica dell'opera.
Art. 12.
L'autore ha il diritto esclusivo di
pubblicare l'opera.
Ha
altresì il diritto
esclusivo di utilizzare
economicamente
l'opera in
ogni forma e
modo, originale o derivato, nei limiti
fissati da
questa legge, ed
in particolare con l'esercizio dei
diritti
esclusivi indicati negli articoli seguenti.
é
considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio
del
diritto di utilizzazione.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione I. -- Protezione della utilizzazione
economica dell'opera.
Art. 13.
Il
diritto esclusivo di
riprodurre ha per
oggetto la
moltiplicazione in
copie dell'opera con
qualsiasi mezzo, come la
copiatura a
mano, la stampa,
la litografia, la
incisione, la
fotografia, la
fonografia, la cinematografia ed ogni altro
procedimento
di riproduzione.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione I. -- Protezione della utilizzazione
economica dell'opera.
Art. 14.
Il
diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi
atti a
trasformare l'opera orale in
opera scritta o riprodotta con
uno dei
mezzi indicati nell'articolo precedente.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione I. -- Protezione della utilizzazione
economica dell'opera.
Art. 15.
Il
diritto esclusivo di
eseguire, rappresentare o recitare in
pubblico ha
per oggetto, la
esecuzione, la rappresentazione o la
recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a
pagamento,
dell'opera musicale, dell'opera
drammatica, dell'opera
cinematografica, di
qualsiasi altra opera di
pubblico spettacolo e
dell'opera
orale.
Non
è considerata pubblica
la esecuzione, rappresentazione o
recitazione
dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del
convitto, della
scuola o dell'istituto di ricovero, purchè non
effettuata
a scopo di lucro.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione I. -- Protezione della utilizzazione
economica dell'opera.
Art. 16.
Il
diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno
dei mezzi di diffusione a distanza, quali il
telegrafo, il telefono,
la
radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione I. -- Protezione della utilizzazione
economica dell'opera.
Art. 17.
Il
diritto esclusivo di
mettere in commercio ha per
oggetto di
porre in
circolazione, a scopo di lucro, l'opera o gli esemplari di
essa e
comprende altresì il
diritto esclusivo di introdurre
nel
territorio
dello Stato le riproduzioni fatte all'estero, per porle in
circolazione.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione I. -- Protezione della utilizzazione
economica dell'opera.
Art. 18.
Il
diritto esclusivo di
tradurre ha per oggetto la traduzione
dell'opera
in altra lingua o dialetto.
Il
diritto esclusivo di
elaborare comprende tutte le forme di
modificazione, di
elaborazione e di
trasformazione dell'opera
previste
nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di
pubblicare le sue opere
in
raccolta.
Ha
infine il diritto esclusivo di
introdurre nell'opera qualsiasi
modificazione.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione I. -- Protezione della utilizzazione
economica dell'opera.
Art. 19.
I
diritti esclusivi previsti
dagli articoli precedenti sono fra
loro
indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio
esclusivo
di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo
insieme ed in ciascuna delle
sue
parti.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione II. -- Protezione dei
diritti sull'opera)
a difesa della personalità dell'autore.
(Diritto morale
dell'autore).
Art. 20.
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente,
ed
anche dopo
la cessione dei
diritti stessi, l'autore
conserva il
diritto di
rivendicare la paternità
dell'opera e di
opporsi a
qualsiasi
deformazione, mutilazione od altra modificazione dell'opera
stessa, che
possa essere di pregiudizio al suo onore o
alla sua
reputazione.
Tuttavia
nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi
alle modificazioni che si rendessero
necessarie nel corso della
realizzazione. Del
pari non potrà
opporsi a quelle
altre
modificazioni che
si rendesse necessario
apportare all'opera già
realizzata. Però
se all'opera sia
riconosciuta dalla competente
autorità statale
importante carattere artistico
spetteranno
all'autore
lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione II. -- Protezione dei
diritti sull'opera)
a difesa della personalità dell'autore.
(Diritto morale
dell'autore).
Art. 21.
L'autore
di un'opera anonima o pseudonima
ha sempre il diritto di
rivelarsi
e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante
qualunque precedente patto
contrario, gli aventi causa
dell'autore che
si sia rivelato ne dovranno
indicare il nome nelle
pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni,
esecuzioni,
rappresentazioni,
recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma
di
manifestazione o annuncio al pubblico.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione II. -- Protezione dei
diritti sull'opera)
a difesa della personalità dell'autore.
(Diritto morale
dell'autore).
Art. 22.
I diritti indicati nei precedenti articoli
sono inalienabili.
Tuttavia
l'autore che abbia
conosciute ed accettate
le
modificazioni della
propria opera non
è più ammesso ad agire per
impedirne
l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione II. -- Protezione dei
diritti sull'opera)
a difesa della personalità dell'autore.
(Diritto morale
dell'autore).
Art. 23.
Dopo
la morte dell'autore
il diritto previsto nell'art. 20
può
essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge
e dai figli,
e, in
loro mancanza, dai
genitori e dagli altri ascendenti e dai
discendenti diretti;
mancando gli ascendenti ed i
discendenti, dai
fratelli
e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche le esigano,
può altresì essere
esercitata dal
ministro per la
cultura popolare, sentita
l'associazione
sindacale competente.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione II. -- Protezione dei
diritti sull'opera)
a difesa della personalità dell'autore.
(Diritto morale
dell'autore).
Art. 24.
Il
diritto di pubblicare
le opere inedite
spetta agli eredi
dell'autore o
ai legatari delle
opere stesse, salvo che l'autore
abbia espressamente vietata la pubblicazione
o l'abbia affidata ad
altri.
Qualora
l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le
opere
inedite non possono essere pubblicate prima delle sua scadenza.
Quando
le persone indicate nel primo
comma siano più e vi sia tra
loro dissenso,
decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico
ministero.
é rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando
risulti
da scritto.
Sono
applicabili a queste
opere le disposizioni contenute nella
sezione
seconda del capo secondo del titolo terzo.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione III. -- Durata dei diritti di
utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 25.
I
diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la
vita
dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo
la sua
morte.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione III. -- Durata dei diritti di
utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 26.
Nelle
opere indicate nell'art.
10, nonchè in
quelle
drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata
dei
diritti di utilizzazione economica spettanti a
ciascuno dei coautori
o dei
collaboratori si determina sulla
vita del coautore che muore
per
ultimo.
Nelle
opere collettive la
durata dei diritti di utilizzazione
economica spettante ad ogni collaboratore si determina
sulla vita di
ciascuno.
La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
come un
tutto è di cinquant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque
sia la
forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve
le disposizioni dell'art. 30 per le
riviste, i giornali e le altre
opere
periodiche.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione III. -- Durata dei diritti di
utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 27.
Nelle
opere anonime o
pseudonime, fuori del caso previsto nel
capoverso dell'art.
8, la durata dei diritti
di utilizzazione
economica è
di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione,
qualunque
sia la forma nella quale è stata effettuata.
Se
prima della scadenza di detto
termine l'autore si è rivelato o
la rivelazione
è fatta dalle
persone indicate dall'art. 23 o
da
persone autorizzate dall'autore, nelle forme
stabilite dall'articolo
seguente,
si applica il termine di durata determinato nell'art. 25.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione III. -- Durata dei diritti di
utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 28.
Per
acquistare il beneficio
della durata normale
dei diritti
esclusivi di
utilizzazione economica, la
rivelazione deve essere
fatta mediante
denuncia all'ufficio della
proprietà letteraria,
scientifica ed artistica presso il ministero della
cultura popolare,
secondo
le disposizioni stabilite nel regolamento.
La
denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme
stabilite da
dette disposizioni ed ha effetto a partire
dalla data del deposito
della denuncia
di fronte ai
terzi che abbiano acquistati diritti
sull'opera
come anonima o pseudonima.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione III. -- Durata dei diritti di
utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 29.
La
durata dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica
spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni
dello Stato,
al P.N.F.,
alle province, ai
comuni, alle accademie, agli enti
pubblici culturali nonchè agli enti privati che non
perseguano scopi
di lucro,
è di vent'anni a partire
dalla prima pubblicazione,
qualunque sia
la forma nella
quale la pubblicazione è stata
effettuata. Per
le comunicazioni e
le memorie pubblicate dalle
accademie
e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta
a due
anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la
libera
disponibilità dei suoi scritti.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione III. -- Durata dei diritti di
utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 30.
Quando
le parti o i
volumi di una stessa opera siano pubblicati
separatamente, in
tempi diversi, la
durata dei diritti
di
utilizzazione economica,
che sia fissata
ad anni, decorre
per
ciascuna
parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le
frazioni
di anno giovano all'autore.
Se
si tratta di opera collettiva
periodica, quale la rivista o il
giornale, la
durata dei diritti
è calcolata egualmente a partire
dalla fine
di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o
numeri.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione III. -- Durata dei diritti di
utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 31.
Nelle opere pubblicate per la prima volta
dopo la morte dell'autore
la durata
dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica è di
cinquant'anni
a partire dalla prima pubblicazione dovunque avvenuta e
qualunque sia
la forma nella
quale la pubblicazione è stata
effettuata, purchè
la pubblicazione avvenga entro vent'anni dalla
morte
dell'autore.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO III.
Contenuto e durata del diritto
di autore.
Sezione III. -- Durata dei diritti di utilizzazione
economica
dell'opera.
Art. 32.
I
diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica
durano trent'anni
dalla prima proiezione
pubblica, purchè questa
abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel
quale l'opera
è stata prodotta. Se tale
termine sia sorpassato, la
tutela
dura trent'anni a partire dall'anno successivo a quello in cui
l'opera
è stata prodotta.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione I. -- Opere drammatico-musicali,
composizioni musicali
con parole, opere coreografiche e
pantomimiche.
Art. 33.
In difetto di particolari convenzioni tra i
collaboratori, rispetto
alle opere
liriche, alle operette, ai
melologhi, alle composizioni
musicali con
parole, ai balli e balletti
musicali, si applicano le
disposizioni
dei tre successivi articoli.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione I. -- Opere drammatico-musicali,
composizioni musicali
con parole, opere coreografiche e
pantomimiche.
Art. 34.
L'esercizio dei diritti di
utilizzazione economica spetta
all'autore della
parte musicale, salvi
tra le parti i diritti
derivanti
dalla comunione.
Il
profitto della utilizzazione economica è ripartito
in
proporzione del
valore del rispettivo
contributo letterario o
musicale.
Nelle opere liriche si considera che il
valore della parte musicale
rappresenti la
frazione di tre
quarti del valore
complessivo
dell'opera.
Nelle
operette, nei melologhi,
nelle composizioni musicali con
parole, nei
balli e balletti musicali, il valore dei due contributi
si
considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di
utilizzare separatamente e
indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli
articoli
seguenti.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione I. -- Opere drammatico-musicali,
composizioni musicali
con parole, opere coreografiche e
pantomimiche.
Art. 35.
L'autore
della parte letteraria non può disporne, per congiungerla
ad
altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:
1° allorchè, dopo che egli ha consegnato
come testo definitivo il
manoscritto della
parte letteraria al
compositore, questi non lo
ponga in musica nel termine di cinque anni, se si
tratta di libretto
per opera
lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se
si
tratta
di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;
2°
allorchè, dopo che
l'opera è stata musicata e
considerata
dalle
parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non
è rappresentata od eseguita nei
termini indicati nel
numero
precedente, salvo
i maggiori termini
che possono essere
stati
accordati per
la esecuzione o rappresentazione
ai sensi degli art.
139 e
141;
3°
allorchè, dopo una
prima rappresentazione od esecuzione,
l'opera cessi
di essere rappresentata od eseguita per il periodo di
dieci anni,
se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico
od operetta
e per il periodo di due anni, se si tratta di altra
composizione.
Il
compositore nei casi
previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti
utilizzare
la musica.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione I. -- Opere drammatico-musicali,
composizioni musicali
con parole, opere coreografiche e
pantomimiche.
Art. 36.
Nel
caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della
parte letteraria
ne riacquista la
libera disponibilità, senza
pregiudizio
dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza
pregiudizio dell'azione
di danni
prevista nel comma
precedente, il rapporto di comunione
formatosi
sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non
può essere rappresentata od eseguita che con il
consenso di entrambi
i
collaboratori.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione I. -- Opere drammatico-musicali,
composizioni musicali
con parole, opere coreografiche e
pantomimiche.
Art. 37.
Nelle
opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di
musica, di
parole e di danze o di mimica, quali le riviste musicali
ed opere
simili, in cui la parte musicale
non ha funzione o valore
principale,
l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo
patto contrario,
spetta all'autore della
parte coreografica o
pantomimica e,
nelle riviste musicali,
all'autore della parte
letteraria.
Con
le modificazioni richieste
dalle norme del comma precedente
sono
applicabili a queste opere le disposizioni degli art. 35 e 36.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione II. -- Opere collettive,
riviste e giornali.
Art. 38.
Nell'opera
collettiva, salvo patto
in contrario, il diritto di
utilizzazione economica
spetta all'editore dell'opera stessa, senza
pregiudizio
del diritto derivante dall'applicazione dell'art. 7.
Ai
singoli collaboratori dell'opera
collettiva è riservato il
diritto di
utilizzare la propria
opera separatamente, con
l'osservanza
dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione II. -- Opere collettive,
riviste e giornali.
Art. 39.
Se
un articolo è
inviato alla rivista
o giornale, per essere
riprodotto, da
persona estranea alla redazione del giornale o della
rivista
e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il
diritto di
disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia
dell'accettazione nel
termine di un
mese dall'invio o quando la
riproduzione non
avvenga nel termine
di sei mesi dalla notizia
dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un
redattore, il direttore della
rivista o
giornale ne può differire la
riproduzione anche al di là
dei
termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di
sei mesi
dalla consegna del manoscritto,
l'autore può utilizzare
l'articolo per
riprodurlo in volume o per
estratto separato, se si
tratta di
giornale, ed anche
in altro periodico, se si tratta di
rivista.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione II. -- Opere collettive,
riviste e giornali.
Art. 40.
Il collaboratore di opera collettiva che non
sia rivista o giornale
ha diritto,
salvo patto contrario,
che il suo nome figuri nella
riproduzione
della sua opera nelle forme d'uso.
Nei
giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al
personale
della redazione.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di opere.
Sezione II. -- Opere collettive,
riviste e giornali.
Art. 41.
Senza
pregiudizio
dell'applicazione della
disposizione contenuta
nell'art. 20,
il direttore del giornale ha diritto, salvo
patto
contrario, di
introdurre nell'articolo da
riprodurre quelle
modificazioni
di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del
giornale.
Negli
articoli da riprodursi senza indicazione del
nome
dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione
o riduzione
di
parti di detto articolo.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione II. -- Opere collettive,
riviste e giornali.
Art. 42.
L'autore
dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in
un'opera collettiva
ha diritto di riprodurlo in estratti separati o
raccolti in
volume, purchè indichi l'opera collettiva dalla quale è
tratto
e la data di pubblicazione.
Trattandosi
di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore,
salvo patto
contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre
riviste
o giornali.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione II. -- Opere collettive,
riviste e giornali.
Art. 43.
L'editore
o direttore della rivista o del
giornale non ha obbligo
di conservare
o di restituire i manoscritti
degli articoli non
riprodotti,
che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione III. -- Opere
cinematografiche.
Art. 44.
Si
considerano coautori dell'opera
cinematografica l'autore del
soggetto, l'autore
della sceneggiatura, l'autore della musica ed il
direttore
artistico.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione III. -- Opere
cinematografiche.
Art. 45.
L'esercizio
dei diritti di
utilizzazione economica dell'opera
cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione
dell'opera
stessa,
nei limiti indicati dai successivi articoli.
Si
presume produttore dell'opera
cinematografica chi è indicato
come
tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai
sensi del
secondo comma dell'art.
103, prevale la
presunzione
stabilita
dall'articolo medesimo.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione III. -- Opere
cinematografiche.
Art. 46.
L'esercizio
dei diritti di utilizzazione economica, spettante al
produttore,
ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera
prodotta.
Salvo
patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare
elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza
il
consenso degli autori indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni
musicali e delle parole
che
accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da
coloro che proiettano pubblicamente l'opera un
compenso separato per
la proiezione. Il compenso è stabilito, in
difetto di accordo fra le
parti,
secondo le norme del regolamento.
Gli
autori del soggetto
e della sceneggiatura e il direttore
artistico, qualora
non vengano retribuiti mediante
una percentuale
sulle
proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto,
salvo patto contrario quando gli incassi abbiano
raggiunto una cifra
da stabilirsi contrattualmente
col produttore, a
ricevere un
ulteriore compenso,
le cui forme e la cui entità
saranno stabilite
con
accordi da concludersi tra le categorie interessate.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di utilizzazione
economica
per talune categorie di
opere.
Sezione III. -- Opere
cinematografiche.
Art. 47.
Il
produttore ha facoltà
di apportare alle
opere utilizzate
nell'opera cinematografica le modifiche necessarie
per il loro
adattamento
cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno
delle modifiche apportate o
da apportarsi all'opera cinematografica, quando
manchi l'accordo tra
il produttore e uno o più degli autori
menzionati nell'art. 44 della
presente legge,
è fatta da
un collegio di tecnici nominato dal
ministro per
la cultura popolare,
secondo le norme fissate dal
regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio
hanno carattere definitivo.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione III. -- Opere cinematografiche.
Art. 48.
Gli
autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro
nomi, con
l'indicazione della loro qualità professionale e del loro
contributo nell'opera, siano menzionati nella
proiezione della
pellicola
cinematografica.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione III. -- Opere
cinematografiche.
Art. 49.
Gli
autori delle parti
letterarie o musicali
dell'opera
cinematografica possono
riprodurle o
comunque utilizzarle
separatamente, purchè
non ne risulti pregiudizio ai
diritti di
utilizzazione
il cui esercizio spetta al produttore.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione III. -- Opere
cinematografiche.
Art. 50.
Se il produttore non porta a compimento
l'opera cinematografica nel
termine di tre anni dal giorno della consegna della
parte letteraria
o
musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal
compimento, gli
autori di dette
parti hanno diritto di disporre
liberamente
dell'opera stessa.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di opere.
Sezione IV. -- Opere
radiodiffuse.
Art. 51.
In
ragione della natura
e dei fini della
radiodiffusione, come
servizio riservato
allo Stato, che lo esercita direttamente o per
mezzo di
concessioni, il diritto
esclusivo di radiodiffusione,
direttamente o
con qualsiasi mezzo
intermediario, è regolato dalle
norme
particolari seguenti.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione IV. -- Opere
radiodiffuse.
Art. 52.
L'ente esercente il servizio della
radiodiffusione ha la facoltà di
eseguire la
radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle
sale di
concerto e da ogni altro luogo
pubblico, alle condizioni e
nei
limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.
I
proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo
spettacolo
sono tenuti a permettere gli impianti e le prove
tecniche necessarie
per
preparare la radiodiffusione.
é
necessario il consenso
dell'autore per radiodiffondere le opere
nuove e
le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.
Non
è considerata nuova
l'opera teatrale rappresentata
pubblicamente
in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione IV. -- Opere radiodiffuse.
Art. 53.
Nelle
stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata
non
inferiore a
due mesi, il diritto dell'ente
indicato nel precedente
articolo può
essere esercitato per le rappresentazioni una volta la
settimana
e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.
Per
durata della stagione teatrale o
di concerto s'intende quella
risultante
dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio
della
stagione.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione IV. -- Opere
radiodiffuse.
Art. 54.
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone
norme tecniche,
è di esclusiva spettanza degli organi dello Stato
predisposti alla
vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri
stabiliti dall'articolo 2, capoverso della legge 14 giugno 1928-VI,
n. 1352,
e dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV,
n. 654,
convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.
Il
nome dell'autore ed
il titolo dell'opera
devono essere
radiodiffusi
contemporaneamente all'opera.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione IV. -- Opere
radiodiffuse.
Art. 55.
Senza
pregiudizio dei diritti
dell'autore sulla radiodiffusione
della
sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco
o su
nastro metallico o con procedimento analogo l'opera stessa, al
fine della
sua radiodiffusione differita
per necessità orarie o
tecniche,
purchè la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta
o resa
inservibile.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di opere.
Sezione IV. -- Opere
radiodiffuse.
Art. 56.
L'autore
dell'opera radiodiffusa, a
termini degli articoli
precedenti,
ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio
della radiodiffusione il pagamento di un compenso
da liquidarsi, nel
caso di
disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.
La
domanda non può essere promossa
dinanzi l'autorità giudiziaria
prima
che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle
forme
che saranno stabiliti nel regolamento.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di opere.
Sezione IV. -- Opere
radiodiffuse.
Art. 57.
Il compenso è liquidato in base al numero
delle trasmissioni.
Il
regolamento determina i
criteri per stabilire il numero e le
modalità
delle trasmissioni differite o ripetute.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione IV. -- Opere
radiodiffuse.
Art. 58.
Per
l'esecuzione in pubblici
esercizi a mezzo
di apparecchi
radioriceventi
sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse,
è dovuto
all'autore un equo
compenso, che è
determinato
periodicamente
d'accordo fra l'ente italiano per il diritto di autore
(E.I.D.A.) e
la rappresentanza dell'associazione sindacale
competente.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione IV. -- Opere radiodiffuse.
Art. 59.
La
radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente
esercente il servizio della radiodiffusione è
sottoposta al consenso
dell'autore a
norma delle disposizioni
contenute nel capo terzo di
questo titolo;
ad essa non sono applicabili le disposizioni degli
articoli
precedenti, salvo quelle dell'art. 55.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione IV. -- Opere
radiodiffuse.
Art. 60.
Qualora
il ministero della
cultura popolare lo disponga, l'ente
esercente effettua
trasmissioni speciali di propaganda culturale ed
artistica destinate
all'estero, contro pagamento di
un compenso da
liquidarsi
a termini del regolamento.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione V. -- Opere registrate su
apparecchi meccanici.
Art. 61.
L'autore
ha il diritto esclusivo, ai
sensi delle disposizioni
contenute
nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:
1°
di adattare e
di registrare l'opera
sopra il disco
fonografico, la
pellicola cinematografica, il
nastro metallico o
sopra altra
analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di
suoni o
di voci;
2°
di riprodurre, di
noleggiare e di porre in commercio gli
esemplari
dell'opera così adattata o registrata;
3°
di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera
mediante l'impiego
del disco o
altro istrumento meccanico
sopraindicato.
La
cessione del diritto di
riproduzione o del diritto di porre in
commercio non
comprende, salvo patto
contrario, la cessione del
diritto
di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.
Per
quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta
regolato
dalle norme contenute nella precedente sezione.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione V. -- Opere registrate su apparecchi meccanici.
Art. 62.
Gli
esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio
riproduttore di
suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno è
stata registrata,
non possono essere
messi in commercio se non
portino stabilmente
apposte sul disco o apparecchio
le indicazioni
seguenti:
1° titolo dell'opera riprodotta;
2° nome dell'autore;
3°
nome dell'artista interprete
od esecutore. I
complessi
orchestrali
o corali sono indicati col nome d'uso;
4° data della fabbricazione.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione V. -- Opere registrate su
apparecchi meccanici.
Art. 63.
Il
disco o altro apparecchio analogo devono essere
fabbricati od
utilizzati in
modo che venga
rispettato il diritto
morale
dell'autore,
ai termini degli art. 20 e 21 di questa legge.
Si
considerano lecite le
modificazioni dell'opera richieste dalle
necessità
tecniche della registrazione.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO IV.
Norme particolari ai diritti di
utilizzazione economica
per talune categorie di
opere.
Sezione V. -- Opere registrate su
apparecchi meccanici.
Art. 64.
La
concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle
matrici dei
dischi della discoteca di Stato, per trarne dischi da
diffondere mediante
vendita sia in Italia che
all'estero a termini
dell'art. 5
della legge 2
febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente
norme per
il riordinamento della discoteca di Stato, allorchè siano
registrate opere
tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di
autore,
secondo le norme contenute nel regolamento.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO V.
Utilizzazioni libere.
Art. 65.
Gli
articoli di attualità,
di carattere economico,
politico,
religioso, pubblicati
nelle riviste o
giornali, possono essere
liberamente
riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici,
se la
riproduzione non è stata espressamente riservata, purchè si
indichino la
rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il
numero di
detta rivista o
giornale e il
nome dell'autore, se
l'articolo
è firmato.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto d'autore.
CAPO V.
Utilizzazioni libere.
Art. 66.
I discorsi sopra argomenti di interesse
politico od amministrativo,
tenuti in pubbliche assemblee o comunque in
pubblico, possono essere
liberamente riprodotti
nelle riviste o giornali anche
radiofonici,
purchè indichino
la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in
cui il
discorso è tenuto.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto d'autore.
CAPO V.
Utilizzazioni libere.
Art. 67.
Opere
o brani di opere possono essere riprodotti nelle
procedure
giudiziarie od
amministrative ai fini
del giudizio, purchè
si
indichino
la fonte o il nome dell'autore.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO V.
Utilizzazioni libere.
Art. 68.
é
libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso
personale dei
lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non
idonei
a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
é
libera la fotocopia di opere
esistenti nelle biblioteche, fatta
per uso
personale o per i servizi della biblioteca.
é
vietato lo spaccio di dette
copie nel pubblico e in genere ogni
utilizzazione
in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica
spettanti
all'autore.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO V.
Utilizzazioni libere.
Art. 69.
é
libero il prestito al pubblico,
per uso personale, di esemplare
di
opere protette.
Tuttavia, quando l'organizzazione del
prestito sia fatta a scopo di
lucro, l'impresa deve essere autorizzata dal
ministro per la cultura
popolare
di concerto con il ministro per l'educazione nazionale.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO V.
Utilizzazioni libere.
Art. 70.
Il riassunto, la citazione o la riproduzione
di brani o di parti di
opera,
per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento,
sono liberi
nei limiti giustificati da tali finalità e purchè non
costituiscono
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.
Nelle
antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare
la misura
determinata dal regolamento il
quale fisserà le modalità
per la
determinazione dell'equo compenso.
Il
riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla
menzione del titolo
dell'opera, dei nomi
dell'autore, dell'editore e, se si
tratta di traduzione,
del
traduttore,
qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto
d'autore.
CAPO V.
Utilizzazioni libere.
Art. 71.
Le bande musicali e le fanfare dei corpi
armati dello Stato e della
G.I.L. possono
eseguire in pubblico pezzi musicali o parti di opere
in musica,
senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore,
purchè
l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
TITOLO II
Disposizioni sui diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO I.
Diritti dei produttori di dischi
fonografici e di apparecchi
analoghi.
Art. 72.
Salvi
i diritti spettanti
all'autore a termini
del titolo
precedente, il
produttore del disco
fonografico o di
altro
apparecchio analogo
riproduttore di suoni o di voci,
ha il diritto
esclusivo,
per la durata e le condizioni stabilite dagli articoli che
seguono, di riprodurre con qualsiasi processo di
duplicazione, detto
disco o
apparecchio di sua produzione e di porlo in commercio.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO I.
Diritti dei produttori di dischi
fonografici e di apparecchi
analoghi.
Art. 73.
Il
produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo
riproduttore di
suoni o di
voci, indipendentemente dal diritto
esclusivo riconosciutogli dall'articolo
precedente, ha diritto di
esigere un compenso per l'utilizzazione, a scopo di
lucro, del disco
o apparecchio
a mezzo della radiodiffusione,
della cinematografia,
della televisione
o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici
esercizi.
Il compenso è liquidato secondo le norme del
regolamento.
Nessun
compenso è dovuto
per l'utilizzazione ai
fini
dell'insegnamento
e della propaganda fatta dall'amministrazione dello
Stato o
da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
TITOLO II
Disposizioni sui diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO I.
Diritti dei produttori di dischi
fonografici e di apparecchi
analoghi.
Art. 74.
Il produttore ha diritto di opporsi a che
l'utilizzazione del disco
o apparecchio
analogo riproduttore di
suoni o di voci, prevista
nell'articolo che
precede, sia effettuata
in condizioni tali da
arrecare
un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
Su richiesta dell'interessato, il ministero
della cultura popolare,
in attesa
della decisione dell'autorità
giudiziaria, può nondimeno
autorizzare la
utilizzazione del disco o dell'apparecchio analogo
riproduttore di
suoni o di
voci, previ accertamenti tecnici e
disponendo, se
occorra, quanto è necessario per
eliminare le cause
che
turbano la regolarità della utilizzazione.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO I.
Diritti dei produttori di dischi
fonografici e di apparecchi
analoghi.
Art. 75.
La
durata di diritti previsti in questo capo è di trent'anni dalla
data del
deposito effettuato a
sensi dell'art. 77 e di non oltre
quaranta anni
dalla data di fabbricazione del
disco originale o di
altro
apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO I.
Diritti dei produttori di dischi
fonografici e di apparecchi
analoghi.
Art. 76.
Gli
esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo
riproduttore
di suoni o di voci non possono essere messi in commercio
se non
portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio
le
indicazioni stabilite dall'art. 62, in quanto applicabili.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO I.
Diritti dei produttori di dischi
fonografici e di apparecchi
analoghi.
Art. 77.
I
diritti previsti da
questo capo possono
essere esercitati
soltanto se
sia stato effettuato
il deposito presso il ministero
della cultura
popolare, secondo le
norme del regolamento, di un
esemplare del
disco o dell'apparecchio per il
quale si richiede la
protezione.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO I.
Diritti dei produttori di dischi
fonografici e di apparecchi
analoghi.
Art. 78.
é
considerato come produttore chi
provvede alla fabbricazione del
disco originale o dell'apparecchio originale
analogo riproduttore di
suoni o di voci, mediante la diretta registrazione
dei suoni e delle
voci.
é
considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene
la
diretta registrazione originale.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO II.
Diritti relativi alla emissione
radiofonica.
Art. 79.
Senza
pregiudizio dei diritti
sanciti da questa legge a favore
degli autori,
dei produttori di
dischi fonografici ed apparecchi
analoghi e
degli attori, l'esercente il servizio della
radiodiffusione
ha il diritto esclusivo:
1° di ritrasmettere l'emissione
radiofonica su filo o per radio;
2°
di registrare a
scopo di lucro
l'emissione radiofonica
trasmessa o
ritrasmessa su dischi fonografici o apparecchi analoghi
riproduttori
di suoni o di voci;
3°
di utilizzare i
dischi o apparecchi contemplati nel numero
precedente per
nuove trasmissioni o
ritrasmissioni o per nuove
registrazioni.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO III.
Diritti degli attori, degli interpreti e
degli artisti esecutori.
Art. 80.
Agli
artisti attori o
interpreti di opere
o composizioni
drammatiche o
letterarie, ed agli
artisti esecutori di opere o
composizioni
musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate
siano
in dominio pubblico, compete, indipendentemente dalla eventuale
retribuzione loro
spettante per la recitazione, rappresentazione od
esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti
di chiunque
diffonda o
trasmetta per radiodiffusione, telefonia o altro
apparecchio
equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca
su disco
fonografico, pellicola cinematografica o altro apparecchio
equivalente,
la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Uguale
diritto loro compete
nei confronti di chiunque con gli
stessi mezzi
diffonda o riproduca
successivamente l'opera già
diffusa, trasmessa,
incisa, registrata o riprodotta, ai sensi del
comma
che precede.
Tale
diritto non compete
se la recitazione, rappresentazione od
esecuzione, sono
fatte per la
radiodiffusione, la telefonia,
la
cinematografia, l'incisione
o la registrazione sugli apparecchi
meccanici
sopraindicati ed a tale scopo retribuita.
Egualmente
nessun compenso è dovuto per le registrazioni su disco,
nastro
metallico o altro procedimento analogo, indicate negli art. 55
e 59.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO III.
Diritti degli attori, degli interpreti e
degli artisti esecutori.
Art. 81.
Gli
artisti attori od
interpreti e gli artisti
esecutori hanno
diritto
di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della
loro recitazione, rappresentazione od esecuzione
che possa essere di
pregiudizio
al loro onore o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma
secondo dell'art. 74.
Per
quanto attiene alla
radiodiffusione, le controversie nascenti
dall'applicazione del
presente articolo sono regolate dalle norme
contenute
nel comma primo dell'art. 54.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO III.
Diritti degli attori, degli interpreti e
degli artisti esecutori.
Art. 82.
Agli effetti dell'applicazione delle
disposizioni che precedono, si
comprendono nella denominazione di artisti attori od
interpreti e di
artisti
esecutori:
1°
coloro che sostengono nell'opera o composizione
drammatica,
letteraria o
musicale, una parte di notevole
importanza artistica,
anche
se di artista esecutore comprimario;
2°
i direttori dell'orchestra o del coro;
3°
i complessi orchestrali o corali, a condizione che la
parte
orchestrale
o corale abbia valore artistico di per sè stante e non di
semplice
accompagnamento.
TITOLO II
Disposizioni sui diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO III.
Diritti degli attori, degli interpreti e
degli artisti esecutori.
Art. 83.
Gli artisti attori o
interpreti e gli
artisti esecutori che
sostengono le
prime parti dell'opera
o composizione drammatica,
letteraria o
musicale, hanno diritto che il
loro nome sia indicato
nella diffusione o trasmissione della loro
recitazione, esecuzione o
rappresentazione e
venga stabilmente apposto sul disco fonografico,
sulla
pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO III.
Diritti degli attori, degli interpreti e
degli artisti esecutori.
Art. 84.
L'equo
compenso previsto all'art.
80 è determinato e liquidato
secondo
le norme del regolamento.
Il
compenso per il complesso orchestrale o corale è corrisposto al
rappresentante del
complesso stesso o a
favore dell'ente o della
società in
cui esso è
organizzato. In ogni altro caso è devoluto
all'istituto di
assistenza e di
previdenza dell'associazione
sindacale
alla quale appartengono i componenti del complesso.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO III.
Diritti degli attori, degli interpreti e
degli artisti esecutori.
Art. 85.
Il
diritto a compenso
per le riproduzioni della
recitazione,
rappresentazione
od
esecuzione dura venti
anni a partire dalla
suddetta
recitazione, rappresentazione od esecuzione.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO IV.
Diritti relativi a bozzetti di
scene teatrali.
Art. 86.
All'autore
di bozzetti di
scene teatrali che non
costituiscono
opera dell'ingegno coperta dal diritto
di autore ai sensi delle
disposizioni del
titolo I, compete un diritto a
compenso quando il
bozzetto è
usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il
quale è
stato composto.
Questo
diritto dura cinque
anni a partire
dalla prima
rappresentazione
nella quale il bozzetto è stato adoperato.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO V.
Diritti relativi alle fotografie.
Art. 87.
Sono
considerate fotografie ai
fini dell'applicazione delle
disposizioni di
questo capo le
immagini di persone o di aspetti,
elementi
o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo
fotografico
o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere
dell'arte
figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non
sono comprese le
fotografie di scritti, documenti, carte di
affari,
oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO V.
Diritti relativi alle fotografie.
Art. 88.
Spetta
al fotografo il
diritto esclusivo di
riproduzione,
diffusione e
spaccio della fotografia,
salve le disposizioni
stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di
questo titolo, per
ciò che
riguarda il ritratto
e senza pregiudizio, riguardo
alle
fotografie riproducenti opere dell'arte
figurativa, dei diritti di
autore
sull'opera riprodotta.
Tuttavia
se l'opera è stata ottenuta nel
corso e nell'adempimento
di un
contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e
delle finalità del contratto, il diritto esclusivo
compete al datore
di
lavoro.
La
stessa norma si
applica, salvo patto contrario, a favore del
committente quando
si tratti di fotografia di cose
in possesso del
committente medesimo
e salvo pagamento a favore del fotografo, da
parte di
chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo
corrispettivo.
Il
ministro per la
cultura popolare, con le norme stabilite dal
regolamento,
può fissare apposite tariffe per determinare il compenso
dovuto
da chi utilizza la fotografia.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO V.
Diritti relativi alle
fotografie.
Art. 89.
La
cessione del negativo o di
analogo mezzo di riproduzione della
fotografia comprende, salvo patto contrario, la
cessione dei diritti
previsti
nell'articolo precedente, semprechè tali diritti spettino al
cedente.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO V.
Diritti relativi alle
fotografie.
Art. 90.
Gli
esemplari della fotografia
devono portare le
seguenti
indicazioni:
1°
il nome del
fotografo, o, nel
caso previsto nel primo
capoverso
dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del
committente;
2° la data dell'anno di produzione della
fotografia;
3° il nome dell'autore dell'opera d'arte
fotografata.
Qualora
gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro
riproduzione non
è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi
indicati agli
art. 91 e
98, a meno che il fotografo non provi la
malafede
del riproduttore.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO V.
Diritti relativi alle
fotografie.
Art. 91.
La
riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed
in generale
nelle opere scientifiche o
didattiche è lecita, contro
pagamento
di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste
dal
regolamento.
Nella
produzione deve indicarsi
il nome del fotografo e la data
dell'anno della
fabbricazione, se risultano
dalla fotografia
riprodotta.
La
riproduzione di fotografie
pubblicate su giornali od altri
periodici, concernenti
persone o fatti
di attualità od
aventi
comunque
pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo
compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo
comma dell'art. 88.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO V.
Diritti relativi alle
fotografie.
Art. 92.
Il
diritto esclusivo sulle
fotografie dura vent'anni
dalla
produzione
della fotografia.
Per
fotografie riproducenti opere
dell'arte figurativa e
architettonica o
aventi carattere tecnico
o scientifico, o di
spiccato valore
artistico il termine di durata è quaranta anni, a
condizione che
sia effettuato il
deposito dell'opera a termini
dell'art.
105.
Il termine decorre dalla data del deposito
stesso.
Sugli
esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve
apporsi
l'indicazione <<riproduzione riservata per quaranta anni>>.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO VI.
Diritti relativi alla
corrispondenza epistolare
ed al ritratto.
Sezione I. -- Diritti relativi alle
corrispondenze epistolari.
Art. 93.
Le
corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari
e personali
e gli altri scritti della medesima natura, allorchè
abbiano carattere confidenziale o si riferiscano
alla intimità della
vita privata,
non possono essere
pubblicati, riprodotti od
in
qualunque
modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso
dell'autore, e,
trattandosi di corrispondenze epistolari e di
epistolari,
anche del destinatario.
Dopo
la morte dell'autore o del destinatario occorre il
consenso
del coniuge
e dei figli, o in loro mancanza, dei genitori; mancando
il
coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in
loro mancanza,
degli ascendenti e
dei discendenti fino al quarto
grado.
Quando
le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia
tra
loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico
ministero.
é
rispettata, in ogni caso, la
volontà del defunto quando risulti
da
scritto.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO VI.
Diritti relativi alla
corrispondenza epistolare
ed al ritratto.
Sezione I. -- Diritti relativi alle
corrispondenze epistolari.
Art. 94.
Il
consenso indicato all'articolo precedente non è necessario
quando
la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio
civile o
penale o per
esigenza di difesa
dell'onore o della
reputazione
personale o familiare.
TITOLO II
Disposizioni sui diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO VI.
Diritti relativi alla
corrispondenza epistolare
ed al ritratto.
Sezione I. -- Diritti relativi alle
corrispondenze epistolari.
Art. 95.
Le
disposizioni degli articoli
precedenti si applicano anche alle
corrispondenze epistolari
che costituiscono opere
tutelate dal
diritto di
autore ed anche
se cadute in dominio pubblico. Non si
applicano agli
atti e corrispondenze ufficiali o
agli atti e
corrispondenze
che presentano interesse di Stato.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto di autore.
CAPO VI.
Diritti relativi alla
corrispondenza epistolare
ed al ritratto.
Sezione II. -- Diritti relativi
al ritratto.
Art. 96.
Il
ritratto di una
persona non può essere esposto, riprodotto o
messo
in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni
dell'articolo
seguente.
Dopo
la morte della persona ritratta
si applicano le disposizioni
del
secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO VI.
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare
ed al ritratto.
Sezione II. -- Diritti relativi
al ritratto.
Art. 97.
Non
occorre il consenso
della persona ritrattata
quando la
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla
notorietà o
dall'ufficio pubblico
coperto, da necessità
di giustizia o di
polizia, da
scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la
riproduzione
è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico
o svoltisi in pubblico.
Il
ritratto non può tuttavia essere
esposto o messo in commercio,
quando l'esposizione o messa in
commercio rechi pregiudizio
all'onore, alla
reputazione od anche
ad decoro della
persona
ritrattata.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO VI.
Diritti relativi alla
corrispondenza epistolare
ed al ritratto.
Sezione II. -- Diritti relativi
al ritratto.
Art. 98.
Salvo
patto contrario, il
ritratto fotografico eseguito
su
commissione può
dalla persona fotografata o dai suoi successori o
aventi causa
essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza
il consenso del fotografo, salvo pagamento a
favore di quest'ultimo,
da parte di chi utilizza commercialmente la
riproduzione, di un equo
corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorchè figuri sulla
fotografia originaria,
deve
essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo
comma dell'art. 88.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO VII.
Diritti relativi ai progetti di lavori
dell'ingegneria.
Art. 99.
All'autore
di progetti di lavori di
ingegneria, o di altri lavori
analoghi, che costituiscono soluzioni originali di
problemi tecnici,
compete, oltre
al diritto esclusivo
di riproduzione dei piani e
disegni dei
progetti medesimi, il
diritto ad un equo compenso a
carico di coloro che realizzano il progetto tecnico
a scopo di lucro
senza
il suo consenso.
Per
esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra
il piano
o disegno una
dichiarazione di riserva ed eseguire il
deposito del
piano o disegno
presso il ministero della cultura
popolare,
secondo le norme stabilite dal regolamento.
Il
diritto a compenso previsto in
questo articolo dura venti anni
dal
giorno del deposito prescritto nel secondo comma.
TITOLO II
Disposizioni sui diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO VIII.
Protezione del titolo, delle rubriche,
dell'aspetto esterno
dell'opera,
degli articoli e di notizie - Divieto di
taluni atti di oncorrenza
sleale.
Art. 100.
Il
titolo dell'opera, quando
individui l'opera stessa, non
può
essere
riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.
Il
divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere
così
diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.
é
vietata egualmente, nelle
stesse condizioni, la
riproduzione
delle rubriche
che siano adoperate nella pubblicazione periodica in
modo così
costante da individuare
l'abituale e caratteristico
contenuto
della rubrica.
Il
titolo del giornale,
delle riviste o di altre
pubblicazioni
periodiche non
può essere riprodotto
in altre opere della stessa
specie
o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata
la
pubblicazione del giornale.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO VIII.
Protezione del titolo, delle rubriche,
dell'aspetto esterno
dell'opera,
degli articoli e di notizie - Divieto di
taluni atti di oncorrenza
sleale.
Art. 101.
La
riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purchè non sia
effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi
onesti in materia
giornalistica
e purchè se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a)
la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione,
dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie
giornalistiche o
di informazioni, prima che siano
trascorse sedici
ore dalla diramazione del bollettino stesso, e
comunque, prima della
loro pubblicazione in un giornale
o altro periodico che ne abbia
ricevuto la
facoltà da parte dell'agenzia. A
tal fine, affinchè le
agenzie abbiano
azione contro coloro che li abbiano illecitamente
utilizzati, occorre
che i bollettini siano muniti
dell'esatta
indicazione
del giorno e dell'ora di diramazione;
b)
la riproduzione sistematica
di informazioni o
notizie,
pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da
parte di giornali
o altri
periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
TITOLO II
Disposizioni sui
diritti
connessi all'esercizio del diritto
di autore.
CAPO VIII.
Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno
dell'opera,
degli articoli e di notizie - Divieto di
taluni atti di oncorrenza
sleale.
Art. 102.
é
vietata come atto
di concorrenza sleale,
la riproduzione o
imitazione sopra
altre opere della medesima
specie, delle testate,
degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di
segni o caratteri di
stampa e
di ogni altra
particolarità di forma
o di colore
nell'aspetto dell'opera
dell'ingegno, quando detta riproduzione o
imitazione
sia atta a creare confusione di opera o di autore.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO I.
Registri di pubblicità e deposito
delle opere.
Art. 103.
é
istituito presso il ministero della cultura popolare un registro
pubblico
generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
L'ente
italiano per il
diritto di autore cura la tenuta di un
registro
pubblico speciale per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere
soggette all'obbligo del
deposito con
la indicazione del nome dell'autore, del produttore,
della data
della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite
dal
regolamento.
La
registrazione fa fede, sino a
prova contraria, della esistenza
dell'opera e
del fatto della
sua pubblicazione. Gli autori e i
produttori
indicati nel registro sono
reputati, sino a
prova
contraria, autori o produttori delle opere che sono
loro attribuite.
Per le
opere cinematografiche la
presunzione si applica
alle
annotazioni
del registro indicato nel secondo comma.
La
tenuta dei registri
di pubblicità è
disciplinata nel
regolamento.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO I.
Registri di pubblicità e deposito
delle opere.
Art. 104.
Possono,
altresì, essere registrati
nel registro, sull'istanza
della parte interessata, con le forme stabilite
dal regolamento, gli
atti tra
vivi che trasferiscono in tutto o in
parte i diritti
riconosciuti da
questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti
di godimento
o di garanzia, come pure gli
atti di divisione o di
società
relativi ai diritti medesimi.
La
registrazioni hanno anche altri
effetti di carattere giuridico
od
amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge
o in
altre leggi speciali.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO I.
Registri di pubblicità e deposito
delle opere.
Art. 105.
Gli
autori e i produttori delle opere e dei prodotti
protetti ai
sensi di questa legge o i loro aventi causa devono
depositare presso
il
ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o
del
prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora
si tratti di opera
drammatico-musicale o sinfonica di cui
non sia
stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o
un
esemplare della
riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte
solo.
Per
le fotografie è
escluso l'obbligo del
deposito, salvo il
disposto
del secondo comma dell'art. 92.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO I.
Registri di pubblicità e deposito
delle opere.
Art. 106.
L'omissione
del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio
del diritto
di autore sulle
opere protette a
termini delle
disposizioni del titolo I di questa legge e delle
disposizioni delle
convenzioni internazionali, salva, per le
opere straniere,
l'applicazione
dell'art. 188 di questa legge.
L'omissione
del deposito impedisce
l'acquisto o l'esercizio di
diritti sulle
opere contemplate nel
titolo II di questa legge, a
termini
delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.
Il
ministro per la cultura popolare può far procedere al sequestro
di un
esemplare o di
una copia dell'opera
di cui fu omesso il
deposito,
nelle forme stabilite dal regolamento.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione I. -- Norme
generali.
Art. 107.
I
diritti di utilizzazione spettanti agli autori
delle opere
dell'ingegno, nonchè
i diritti connessi
aventi carattere
patrimoniale, possono
essere acquistati, alienati
o trasmessi in
tutti i
modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione
delle
norme contenute in questo capo.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione I. -- Norme
generali.
Art. 108.
L'autore
che abbia compiuto
diciotto anni di età ha capacità di
compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere
da esso create
e di
esercitare le azioni che ne derivano.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione I. -- Norme
generali.
Art. 109.
La
cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa,
salvo
patto contrario,
la trasmissione dei
diritti di utilizzazione,
regolati
da questa legge.
Tuttavia
la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro
simile mezzo
usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo
patto contrario,
la facoltà di riprodurre l'opera stessa, semprechè
tale
facoltà spetti al cedente.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione I. -- Norme generali.
Art. 110.
La
trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata
per
iscritto.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione I. -- Norme
generali.
Art. 111.
I
diritti di pubblicazione dell'opera
dell'ingegno e di
utilizzazione dell'opera
pubblicata non possono formare
oggetto di
pegno,
pignoramento e sequestro, nè per atto contrattuale, nè per via
di
esecuzione forzata, finchè spettano personalmente all'autore.
Possono
invece essere dati
in pegno o
essere pignorati o
sequestrati
i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera,
secondo
le norme del codice di procedura civile.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione I. -- Norme
generali.
Art. 112.
I
diritti spettanti all'autore,
ad eccezione di
quelli di
pubblicare un'opera
durante la vita
di lui, possono
essere
espropriati
per ragioni di interesse dello Stato.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione I. -- Norme generali.
Art. 113.
L'espropriazione è disposta per
decreto reale, su proposta del
ministro per
la cultura popolare, di concerto con il ministro per
l'educazione
nazionale, sentito il consiglio di Stato.
Nel
decreto di espropriazione od in altro successivo è
stabilita
l'indennità
spettante all'espropriato.
Il
decreto ha forza
di titolo esecutivo nei riguardi
sia degli
aventi diritto,
che dei terzi
detentori delle cose
materiali
necessarie
per l'esercizio dei diritti espropriati.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione I. -- Norme
generali.
Art. 114.
Contro il decreto di espropriazione, per
ragioni di interesse dello
Stato è
ammesso ricorso in
sede giurisdizionale al
consiglio di
Stato, tranne
per le controversie
riguardanti l'ammontare delle
indennità, le
quali rimangono di
competenza dell'autorità
giudiziaria.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione II. -- Trasmissione a
causa di morte.
Art. 115.
Dopo
la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera,
quando l'autore
stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere
indiviso fra
gli eredi per
il periodo di
tre anni dalla morte
medesima, salvo
che l'autorità giudiziaria,
sopra istanza di uno o
più coeredi,
consenta , per
gravi ragioni, che la divisione si
effettui
senza indugio.
Decorso
il detto periodo, gli eredi
possono stabilire, per comune
accordo,
che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che
sarà da
essi fissata, entro
i limiti indicati nelle disposizioni
contenute
nei codici.
La
comunione è regolata dalle
disposizioni del codice civile e da
quelle
che seguono.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione II. -- Trasmissione a
causa di morte.
Art. 116.
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della
comunione è
conferita a uno dei coeredi od a
persona estranea alla
successione.
Se
i coeredi trascurano la nomina
dell'amministratore o se non si
accordano sulla
nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della
successione, l'amministrazione è conferita all'ente italiano per il
diritto di
autore, con decreto del
tribunale del luogo dell'aperta
successione, emanato
su ricorso di
uno dei coeredi o dell'ente
medesimo.
La
stessa procedura è seguita
quando si tratti di provvedere alla
nomina
di un nuovo amministratore.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione II. -- Trasmissione a
causa di morte.
Art. 117.
L'amministrazione cura la gestione
dei diritti di utilizzazione
dell'opera.
Non
può però autorizzare
nuove edizioni, traduzioni
o altre
elaborazioni, nonchè
l'adattamento dell'opera alla
cinematografia,
alla
radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza
il consenso
degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore
delle quote
ereditarie, salvi i
provvedimenti dell'autorità
giudiziaria a
tutela della minoranza, secondo le norme del codice
civile
in materia di comunione.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di
edizione.
Art. 118.
Il
contratto con il
quale l'autore concede
ad un editore
l'esercizio del
diritto di pubblicare per le
stampe, per conto e a
spese
dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltrechè
dalle disposizioni contenute nei codici, dalle
disposizioni generali
di
questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di
edizione.
Art. 119.
Il contratto può avere per oggetto tutti i
diritti di utilizzazione
che
spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con
il
contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente
al
momento del contratto.
Salvo
patto contrario, si
presume che siano stati
trasferiti i
diritti
esclusivi.
Non
possono essere compresi
i futuri diritti
eventualmente
attribuiti da
leggi posteriori, che comportino una protezione del
diritto
di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, l'alienazione
non si estende ai diritti
di utilizzazione dipendenti dalle eventuali
elaborazioni e
trasformazioni di
cui l'opera è
suscettibile, compresi gli
adattamenti alla
cinematografia, alla radiodiffusione ed alla
registrazione
su apparecchi meccanici.
L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica,
salvo patto
contrario, il trasferimento di altri diritti che non
siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se
compresi, secondo
le disposizioni del
titolo I, nella
stessa
categoria
di facoltà esclusive.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di
edizione.
Art. 120.
Se
il contratto ha
per oggetto opere che non sono
state ancora
create
si devono osservare le norme seguenti:
1°
è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le
opere o
categorie
di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;
2°
senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro
o di
impiego, i contratti
concernenti l'alienazione dei
diritti
esclusivi
di autore per opere da crearsi non possono avere una durata
superiore
ai dieci anni;
3°
se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il
termine
nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre
il
diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di
un termine.
Se il termine fu fissato, l'autorità giudiziaria ha
facoltà
di prorogarlo.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di
edizione.
Art. 121.
Se
l'autore muore o si trova
nella impossibilità di condurre
l'opera
a termine, dopo che una parte notevole ed a sè stante è stata
compiuta
e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto
il
contratto, oppure di consideralo compiuto per la parte consegnata,
pagando un
compenso proporzionato, salvo
che l'autore abbia
manifestato o manifesti la volontà che l'opera non sia
pubblicata se
non compiuta
interamente, o uguale
volontà sia manifestata dalle
persone
indicate nell'art. 23.
Se la risoluzione ha luogo a richiesta
dell'autore o dei suoi eredi
l'opera incompiuta
non può essere ceduta ad altri, sotto pena del
risarcimento
del danno.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di
edizione.
Art. 122.
Il
contratto di edizione
può essere <<per
edizione>> o <<a
termine>>.
Il
contratto <<per edizione>> conferisce all'editore il diritto
di
eseguire una
o più edizioni entro vent'anni
dalla consegna del
manoscritto
completo.
Nel
contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il
numero degli
esemplari di ogni
edizione. Possono tuttavia essere
previste più
ipotesi, sia nei riguardi del
numero delle edizioni e
del
numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
Se
mancano tali indicazioni
si intende che il contratto ha
per
oggetto
una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il
contratto di edizione <<a termine>>
conferisce all'editore di
eseguire quel
numero di edizioni
che stima necessario durante il
termine, che
non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di
esemplari per
edizione, che deve essere indicato nel contratto, a
pena di
nullità del contratto medesimo.
Tale termine di venti anni
non si
applica ai contratti di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi,
disegni, vignette,
illustrazioni, fotografie e simili,
ad uso
industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore
è libero di distribuire
le
edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di
edizione.
Art. 123.
Gli
esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle
norme
stabilite dal regolamento.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di
edizione.
Art. 124.
Se più edizioni sono prevedute nel
contratto, l'editore è obbligato
ad avvisare
l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento
dell'edizione in
corso, entro un congruo termine,
prima dell'epoca
stessa.
Egli
deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no
procedere
ad una nuova edizione.
Se
l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova
edizione o
se, avendo
dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non
vi procede
nel termine di
due anni dalla
notifica di detta
dichiarazione,
il contratto si intende risoluto.
L'autore
ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova
edizione
se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di
edizione.
Art. 125.
L'autore è obbligato:
1°
a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto
e in
forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2° a garantire il pacifico godimento dei
diritti ceduti per tutta
la
durata del contratto.
L'autore
ha altresì l'obbligo e il
diritto di correggere le bozze
di
stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di
edizione.
Art. 126.
L'editore è obbligato:
1°
a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore,
ovvero anonima
o pseudonima, se
ciò è previsto nel contratto, in
conformità dell'originale e secondo le
buone norme della tecnica
editoriale;
2° a pagare all'autore i compensi
pattuiti.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di
edizione.
Art. 127.
La pubblicazione o la riproduzione
dell'opera deve aver luogo entro
il termine
fissato dal contratto;
tale termine non
può essere
superiore a due anni, decorrenti dal giorno della
effettiva consegna
all'editore
dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.
In
mancanza di termini
contrattuali, la pubblicazione o la
riproduzione dell'opera
deve aver luogo
non oltre due anni dalla
richiesta scritta
fattane all'editore. L'autorità giudiziaria può
peraltro fissare
un termine più breve quando sia giustificato dalla
natura
dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.
é
nullo ogni patto
che contenga rinuncia alla
fissazione di un
termine o che contenga fissazione di un termine
superiore al termine
massimo
sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle
opere collettive.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di edizione.
Art. 128.
Se
l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa
pubblicare o
riprodurre l'opera nel termine
concordato o in quello
stabilito dal
giudice, l'autore ha
diritto di domandare
la
risoluzione
del contratto.
L'autorità
giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione,
non superiore
alla metà del termine predetto, subordinandola, ove
occorra,
alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la
pronuncia di
risoluzione soltanto ad
una parte del contenuto del
contratto.
Nel
caso di risoluzione
totale l'acquirente deve
restituire
l'originale dell'opera
ed è obbligato al risarcimento dei danni a
meno
che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado
la
dovuta diligenza.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di
edizione.
Art. 129.
L'autore
può indurre nell'opera tutte le
modificazioni che crede,
purchè non
ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che
l'opera
non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le
maggiori
spese derivanti dalla modificazione.
L'autore
ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni.
L'editore deve
interpellarlo in proposito prima di procedere alle
nuove edizioni.
In difetto di accordo tra le parti il termine per
eseguire
le modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria.
Se
la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una
nuova
edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla
aggiornare
da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e
distinguere
l'opera dell'aggiornatore.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di
edizione.
Art. 130.
Il
compenso spettante all'autore è costituito da
una
partecipazione, calcolata,
salvo patto in contrario, in base ad una
percentuale
sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia
il compenso
può essere rappresentato da una somma a stralcio per le
edizioni
di:
dizionari, enciclopedie,
antologie, ed altre
opere in
collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di
riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei
contratti a partecipazione l'editore è obbligato a
rendere
conto
annualmente delle copie vendute.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di edizione.
Art. 131.
Nel
contratto di edizione
il prezzo di
copertina è fissato
dall'editore,
previo tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi
al prezzo
fissato o modificato
dall'editore, se sia
tale da
pregiudicare
gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di
edizione.
Art. 132.
L'editore
non può trasferire
ad altri, senza
il consenso
dell'autore,
i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure
nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in
questo ultimo caso i
diritti dell'editore cedente non possono essere
trasferiti se vi sia
pregiudizio
alla reputazione o alla diffusione dell'opera.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di
edizione.
Art. 133.
Se
l'opera non trova
smercio sul mercato
al prezzo fissato,
l'editore prima
di svendere gli esemplari stessi o sottoprezzo o di
mandarli
al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli
per un
prezzo calcolato su
quello ricavabile dalla
vendita
sottoprezzo
o ad uso di macero.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di edizione.
Art. 134.
I contratti di edizione si estinguono:
1° per il decorso del termine
contrattuale;
2°
per l'impossibilità di
portarli a compimento
a cagione
dell'insuccesso
dell'opera;
3°
per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta,
salva
l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4°
perchè l'opera non può essere
pubblicata, riprodotta o messa
in commercio
per effetto di
una decisione giudiziaria o di una
disposizione
di legge;
5°
nei casi di risoluzione
contemplati dall'art. 128 o nel caso
previsto
dall'art. 133;
6°
nel caso di
ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle
disposizioni
della sezione quinta di questo capo.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione III. -- Contratto di
edizione.
Art. 135.
Il
fallimento dell'editore non
determina la risoluzione
del
contratto
di edizione.
Il
contratto di edizione è tuttavia
risolto se il curatore, entro
un anno dalla dichiarazione del fallimento, non
continua l'esercizio
dell'azienda editoriale
o non la cede ad un altro editore nelle
condizioni
indicate nell'articolo 132.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione IV. -- Contratti di
rappresentazione e di esecuzione.
Art. 136.
Il
contratto con il
quale l'autore concede
la facoltà di
rappresentare in
pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale,
coreografica, pantomimica
o qualunque altra
opera destinata alla
rappresentazione, è
regolato, oltrechè dalle disposizioni contenute
nei codici,
dalle disposizioni generali
di questo capo e dalle
disposizioni
particolari che seguono.
Salvo
patto contrario, la
concessione di detta
facoltà non è
esclusiva
e non è trasferibile ad altri.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione IV. -- Contratti di
rappresentazione e di esecuzione.
Art. 137.
L'autore è obbligato:
1°
a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata
pubblicata
per le stampe;
2° a garantire il pacifico godimento dei
diritti ceduti per tutta
la
durata del contratto.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione IV. -- Contratti di
rappresentazione e di esecuzione.
Art. 138.
Il concessionario è obbligato:
1°
a rappresentare l'opera
senza apportarvi aggiunte, tagli o
variazioni
non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico,
nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome
dell'autore e del
nome
dell'eventuale traduttore o riduttore;
2° a lasciare invigilare la
rappresentazione dell'autore;
3°
a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti
dell'opera e
i direttori dell'orchestra e dei cori,
se furono
designati
d'accordo con l'autore.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione IV. -- Contratti di
rappresentazione e di esecuzione.
Art. 139.
Per
la rappresentazione dell'opera
si applicano le norme degli
articoli 127
e 128, meno per quanto riguarda
il termine fissato al
secondo comma
dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando
si
tratti di opere drammatico-musicali.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione IV. -- Contratti di
rappresentazione e di esecuzione.
Art. 140.
Se il cessionario del
diritto di rappresentazione trascura,
nonostante la
richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare
l'opera dopo
una prima rappresentazione, od un primo
ciclo di
rappresentazioni, l'autore
della parte musicale
o letteraria che
dimostri la
colpa del cessionario, ha diritto di
chiedere la
risoluzione del
contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo
comma
dell'art. 128.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione IV. -- Contratti di
rappresentazione e di esecuzione.
Art. 141.
Il
contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una
composizione
musicale è
regolato dalle disposizioni di
questa sezione in quanto
siano
applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione V. -- Ritiro dell'opera
dal commercio.
Art. 142.
L'autore,
qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di
ritirare l'opera
dal commercio, salvo
l'obbligo di indennizzare
coloro che
hanno acquistati i
diritti di riprodurre, diffondere,
eseguire,
rappresentare o spacciare l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
Agli
effetti dell'esercizio di
questo diritto l'autore
deve
notificare il
suo intendimento alle persone
alla quali ha ceduto i
diritti ed al ministero della cultura popolare, il
quale dà pubblica
notizia dell'intendimento medesimo nelle
forme stabilite dal
regolamento.
Entro
il termine di
un anno a decorrere dall'ultima
data delle
notifiche e
pubblicazioni, gli interessati
possono ricorrere
all'autorità giudiziaria
per opporsi all'esercizio della pretesa
dell'autore o
per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del
danno.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione V. -- Ritiro dell'opera
dal commercio.
Art. 143.
L'autorità
giudiziaria, se riconosce che
sussistono gravi ragioni
morali invocate
dall'autore, ordina il divieto
della riproduzione,
diffusione, esecuzione,
rappresentazione o spaccio
dell'opera, a
condizione
del pagamento di una indennità a favore degli interessati,
fissando
la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.
L'autorità
giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il
divieto con
decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza,
prima della
decadenza del termine
indicato nell'ultimo comma
dell'articolo precedente,
previo, occorrendo, il pagamento di una
idonea
cauzione.
Se
l'indennità non è
pagata nel termine fissato dall'autorità
giudiziaria
cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.
La
continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione,
rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il
termine per
ricorrere all'autorità giudiziaria,
previsto nell'ultimo comma
dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso
il commercio
dell'opera, è
soggetto alle sanzioni civili e penali comminate da
questa
legge per le violazioni del diritto di autore.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione VI. -- Diritti dell'autore
sull'aumento di valore
delle opere delle arti figurative.
Art. 144.
Gli
autori delle opere delle arti figurative, realizzate a
mezzo
della pittura,
della scultura, del
disegno e della stampa, hanno
diritto ad
una percentuale sul prezzo della
prima vendita pubblica
degli esemplari originali delle opere stesse,
quale presunto maggior
valore conseguito dall'esemplare in confronto
del suo prezzo
originario
di alienazione.
L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono,
tuttavia, ammessi
a provare che
tale vendita pubblica
non fu
preceduta
da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero
che il
prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello
conseguito
nella vendita pubblica.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione VI. -- Diritti dell'autore
sull'aumento di valore
delle opere delle arti
figurative.
Art. 145.
Gli
autori delle opere
indicate nell'articolo
precedente hanno
altresì diritto
ad una percentuale sul maggior
valore che gli
esemplari
originali delle proprie opere
abbiano ulteriormente
conseguito nelle
successive vendite pubbliche,
ragguagliata alla
differenza tra
i prezzi dell'ultima
vendita pubblica e di quella
immediatamente
precedente.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione VI. -- Diritti dell'autore
sull'aumento di valore
delle opere delle arti
figurative.
Art. 146.
Le
percentuali previste dai
precedenti articoli sono
dovute
soltanto se
il prezzo di
vendita sia superiore a lire 1000 per i
disegni e le
stampe, a lire 5000 per le pitture e a lire 10.000 per
le
sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione VI. -- Diritti dell'autore
sull'aumento di valore
delle opere delle arti
figurative.
Art. 147.
Se
il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in
questa sezione,
conseguito in qualsiasi
vendita, non considerata
pubblica da
questa legge, raggiunga
lire 4000 per i disegni e le
stampe, lire
30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e
superi il
quintuplo del prezzo originario
di alienazione, comunque
effettuata, tale
maggior valore è attribuito in misura del 10 per
cento agli
autori delle opere
ed è a carico del proprietario
venditore.
Agli
autori medesimi incombe
la prova del
prezzo raggiunto
dall'esemplare e
del concorso delle condizioni previste da questo
articolo.
La
percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore provi
a sua
volta di avere
acquistato l'esemplare ad
un prezzo non
inferiore
alla metà di quello da lui realizzato.
Per
la determinazione del
maggior valore si
applicano le
disposizioni
dell'art. 145.
Le
disposizioni di questo
articolo non si applicano alle
opere
anonime o
pseudonime, salvo per
queste ultime, quanto è disposto
dall'art.
8 della presente legge.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione VI. -- Diritti dell'autore
sull'aumento di valore
delle opere delle arti figurative.
Art. 148.
Agli
effetti della protezione
prevista nei precedenti articoli si
considerano opere
originali anche quelle replicate
dall'autore, ma
non le
riproduzioni comunque eseguite.
Per quanto riguarda
in
particolare le
stampe, si considerano
originali quelle tratte
dall'incisione
originaria e firmate dall'autore.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione VI. -- Diritti dell'autore
sull'aumento di valore
delle opere delle arti
figurative.
Art. 149.
Agli effetti di questa legge sono
considerate vendite pubbliche:
a)
le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate
ai sensi
del regio decreto-legge 21 gennaio 1934-XII,
n. 454,
convertito
nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607;
b) le vendite giudiziarie;
c) le vendite effettuate con il sistema
dei pubblici incanti;
d) le vendite delle opere, comprese nelle
offerte al pubblico per
l'incanto, ma
sottratte alla gara
mediante preventiva trattativa
privata;
e)
le vendite effettuate
in occasione di
mostre personali,
organizzate
od eseguite da terzi.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di utilizzazione.
Sezione VI. -- Diritti dell'autore
sull'aumento di valore
delle opere delle arti
figurative.
Art. 150.
I
diritti previsti dagli
art. 144, 145,
146 e 147 spettano
all'autore, e,
dopo la sua
morte, in mancanza
di disposizioni
testamentarie, al
coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente ai
primi tre
gradi, secondo le norme del codice civile; in difetto dei
successori sopra
indicati, essi sono
devoluti alla cassa
di
previdenza e
di assistenza del sindacato nazionale fascista delle
belle
arti.
Tali
diritti durano per
tutta la vita
dell'autore e per
cinquant'anni dopo
la sua morte e non possono
formare oggetto di
alienazione
o di preventiva rinuncia.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione VI. -- Diritti dell'autore
sull'aumento di valore
delle opere delle arti
figurative.
Art. 151.
La
percentuale dovuta sul
prezzo della prima vendita pubblica a
termini dell'art. 144 è fissata nella misura
dell'uno per cento sino
alla somma
di lire 50.000, del due per cento per la somma eccedente
tale prezzo
e sino alle lire 100.000 e del cinque per cento per
l'eccedenza
ulteriore di prezzo.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione VI. -- Diritti dell'autore
sull'aumento di valore
delle opere delle arti
figurative.
Art. 152.
Le
percentuali sul maggior valore dovute a termini
dell'articolo
145
sono così determinate:
XTAB
2 per cento per aumenti di valore non
eccedenti L. 10.000
3
>> per aumenti di valore
superiori a L. 10.000
4
>> >> >>
>> L. 30.000
5
>> >> >> >>
L. 50.000
6
>> >> >> >>
L. 75.000
7
>> >> >> >>
L. 100.000
8
>> >> >>
>> L. 125.000
9
>> >> >> >>
L. 150.000
10
>> >> >> >>
L. 175.000
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione VI. -- Diritti dell'autore
sull'aumento di valore
delle opere delle arti
figurative.
Art. 153.
Chi
legalmente presiede alla
vendita pubblica delle opere delle
arti figurative
contemplate in questa
sezione ha l'obbligo
di
prelevare dal
prezzo di vendita
degli esemplari originali
le
percentuali dovute
ai sensi degli art. 144 e 145 e di versarne il
relativo importo
all'ente italiano per
il diritto di autore, nel
termine
stabilito dal regolamento.
Sino
al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi
presiede la
vendita è costituito
depositario, ed ogni effetto di
legge,
delle somme prelevate.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione VI. -- Diritti dell'autore sull'aumento di valore
delle opere delle arti
figurative.
Art. 154.
Le
opere d'arte che
in una vendita pubblica abbiano raggiunto
almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono
essere denunciate, a
cura di
chi legalmente presiede alla vendita, all'ente italiano per
il diritto
di autore. Questo provvede alla relativa registrazione
nelle
forme stabilite dal regolamento.
L'eseguita
registrazione fa prova del
prezzo raggiunto dall'opera
salvo
impugnativa di falso.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO II.
Trasmissione dei diritti di
utilizzazione.
Sezione VI. -- Diritti dell'autore
sull'aumento di valore
delle opere delle arti
figurative.
Art. 155.
I
valori indicati negli articoli
di questa sezione possono essere
modificati con
regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1,
della
legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.
§ 1. -- Norme relative ai diritti di
utilizzazione economica.
Art. 156.
Chi
ha ragione di
temere la violazione
di un diritto di
utilizzazione economica
a lui spettante in virtù di questa legge,
oppure intende
impedire la continuazione o la ripetizione di una
violazione già
avvenuta, può agire in giudizio
per ottenere che il
suo
diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.
L'azione
è regolata dalle norme
di questa sezione
e dalle
disposizioni
del codice di procedura civile.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione I. -- Difese e sanzioni
civili.
§ 1. -- Norme relative ai diritti di
utilizzazione economica.
Art. 157.
Chi
si trova nell'esercizio dei diritti di
rappresentazione o di
esecuzione
di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera
cinematografica, o
di un'opera o
composizione musicale, può
richiedere al
prefetto della provincia,
secondo le norme stabilite
dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della
esecuzione, ogni
qualvolta manchi la prova
scritta del consenso da
esso
prestato.
Il
prefetto provvede sulla
richiesta, in base alle notizie e ai
documenti a
lui sottoposti, permettendo o vietando la
rappresentazione o
l'esecuzione, salvo alla
parte interessata di
adire l'autorità
giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua
competenza.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione I. -- Difese e sanzioni
civili.
§ 1. -- Norme relative ai diritti di
utilizzazione economica.
Art. 158.
Chi
venga leso nell'esercizio di un diritto
di utilizzazione
economica a lui spettante può agire in giudizio per
ottenere che sia
distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta
la violazione o
per
ottenere il risarcimento del danno.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione I. -- Difese e sanzioni
civili.
§ 1. -- Norme relative ai diritti di
utilizzazione economica.
Art. 159.
La rimozione o la distruzione prevista
nell'articolo precedente non
può avere
per oggetto che
gli esemplari o
copie illecitamente
riprodotte o
diffuse, nonchè gli
apparecchi impiegati per
la
riproduzione o
diffusione, che, per loro natura, non possono essere
adoperati
per diversa riproduzione o diffusione.
Se
una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui
si tratta
può essere impiegata
per una diversa
riproduzione o
diffusione, l'interessato può chiedere a sue spese la
separazione di
questa
parte nel proprio interesse.
Se
l'esemplare o la
copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si
chiede la
rimozione o la
distruzione, hanno singolare pregio
artistico o
scientifico, il giudice
ne può ordinare d'ufficio il
deposito
in un pubblico museo.
Il
danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie
e
gli
apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un
determinato
prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
I
provvedimenti della distruzione
e della aggiudicazione non
colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte
acquistati in buona
fede
per uso personale.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione I. -- Difese e sanzioni
civili.
§ 1. -- Norme relative ai diritti di
utilizzazione economica.
Art. 160.
La
rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo
anno della
durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il
sequestro dell'opera
o del prodotto sino alla scadenza della durata
medesima. Qualora
siano stati risarciti
i danni derivati dalla
violazione del
diritto il sequestro può essere autorizzato anche ad
una
data anteriore a quella sopraindicata.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione I. -- Difese e sanzioni
civili.
§ 1. -- Norme relative ai diritti di
utilizzazione economica.
Art. 161.
Agli
effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli
precedenti, può
essere ordinata dall'autorità giudiziaria la
descrizione, l'accertamento, la perizia od anche il
sequestro di ciò
che si
ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.
Il
sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal
contributo di
più persone, salvo
i casi di particolare gravità o
quando la
violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i
coautori.
L'autorità
giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente
gravi, il
sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del
prodotto
contestato.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione I. -- Difese e sanzioni
civili.
§ 1. -- Norme relative ai diritti di
utilizzazione economica.
Art. 162.
I
provvedimenti previsti nel precedente articolo sono autorizzati,
su ricorso
della parte interessata, con decreto del pretore
del
mandamento dove
i provvedimenti stessi devono
essere eseguiti, per
qualunque valore,
a meno che vi sia lite pendente fra le parti, nel
qual caso
sono autorizzati con
decreto del pretore o del giudice
istruttore,
quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale.
Se
vi sia urgenza, i provvedimenti
possono, anche in questo caso,
essere
autorizzati dal pretore del mandamento dove devono eseguirsi.
Con
lo stesso decreto
può essere imposta
al richiedente la
prestazione
di una idonea cauzione.
Salvo il caso di pericolo nel ritardo,
l'autorità giudiziaria prima
di provvedere
sul ricorso, deve chiamare in camera di consiglio per
sommarie informazioni la parte a carico della quale
il provvedimento
dovrebbe
essere eseguito per essere sentita nel contraddittorio della
parte
istante.
Il decreto è notificato, prima
dell'esecuzione o contemporaneamente
alla esecuzione
stessa, alla parte
contro la quale deve essere
eseguito. La
esecuzione è fatta per mezzo di
ufficiale giudiziario
con l'assistenza, ove occorra, di
uno o più periti, nominati nel
decreto
suddetto.
Trattandosi
di pubblici spettacoli non si applicano all'esecuzione
del decreto
le limitazioni di giorni e di ore fissate per atti di
questa
natura dal codice di procedura civile.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione I. -- Difese e sanzioni
civili.
§ 1. -- Norme relative ai diritti di
utilizzazione economica.
Art. 163.
Sempre quando non sia altrimenti ordinato
nel decreto di sequestro,
ai fini
dell'esercizio della giustizia
penale, i provvedimenti
previsti nei
precedenti articoli perdono
ogni efficacia, senza
bisogno di
pronuncia dell'autorità
giudiziaria, qualora entro otto
giorni
da quello della loro esecuzione, non venga promosso davanti al
giudice competente
il giudizio di
convalida dei provvedimenti
medesimi
contro colui ai danni del quale si è proceduto.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione I. -- Difese e sanzioni
civili.
§ 1. -- Norme relative ai diritti di
utilizzazione economica.
Art. 164.
Se
le azioni previste in questa sezione e nella seguente
possono
essere promosse da uno degli enti di diritto
pubblico indicati negli
art.
180 e 184 si osservano le regole seguenti:
1°
i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati
possono
esercitare
le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto
senza
bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità;
2°
l'ente di diritto
pubblico è dispensato
dall'obbligo di
prestare cauzione
per la esecuzione degli atti per i quali questa
cautela
è prescritta o autorizzata;
3°
l'ente di diritto
pubblico può valersi del procedimento di
ingiunzione nelle
condizioni previste dagli art. 3 e 12 del regio
decreto 7
agosto 1936-XIV, n.
1531, secondo le disposizioni
del
regolamento,
il quale designa il funzionario ed il pubblico ufficiale
autorizzati
a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti
negli
articoli suddetti.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione I. -- Difese e sanzioni
civili.
§ 1. -- Norme relative ai diritti di
utilizzazione economica.
Art. 165.
L'autore
dell'opera oggetto del
diritto di utilizzazione, anche
dopo la
cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire
nei
giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione I. -- Difese e sanzioni
civili.
§ 1. -- Norme relative ai diritti di
utilizzazione economica.
Art. 166.
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può
ordinare che
la sentenza venga
pubblicata per la
sola parte
dispositiva in
uno o più giornali ed anche
ripetutamente a spese
della
parte soccombente.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione I. -- Difese e sanzioni
civili.
§ 1. -- Norme relative ai diritti di
utilizzazione economica.
Art. 167.
I
diritti di utilizzazione
economica riconosciuti da questa legge
possono anche essere fatti valere giudizialmente da
chi si trovi nel
possesso
legittimo, dei diritti stessi.
§ 2. -- Norme particolari ai giudizi
concernenti l'esercizio
del diritto morale.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione I. -- Difese e sanzioni
civili.
§ 1. -- Norme relative ai diritti di
utilizzazione economica.
Art. 168.
Nei
giudizi concernenti l'esercizio
del diritto morale
sono
applicabili, in
quanto lo consente la natura di
questo diritto, le
norme
contenute nella sezione precedente, salva la applicazione delle
disposizioni
dei seguenti articoli.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione I. -- Difese e sanzioni
civili.
§ 1. -- Norme relative ai diritti di
utilizzazione economica.
Art. 169.
L'azione
a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono
alla
paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione
e distruzione solo quando la
violazione non possa
essere
convenientemente
riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera
delle
indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa
o con
altri mezzi di pubblicità.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione I. -- Difese e sanzioni
civili.
§ 1. -- Norme relative ai diritti di
utilizzazione economica.
Art. 170.
L'azione
a difesa dei
diritti che si riferiscono
all'integrità
dell'opera può
condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare
deformato,
mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non
sia possibile
ripristinare detto esemplare
nella forma primitiva a
spese della
parte interessata ad
evitare la rimozione
o la
distruzione.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione II. -- Difese e
sanzioni penali.
Art. 171.
é
punito con la
multa da lire 500 a lire 20.000 chiunque, senza
averne
diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a)
riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o
mette in vendita o pone altrimenti in commercio
un'opera altrui o ne
rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o
introduce e mette
in circolazione nel regno esemplari
prodotti all'estero
contrariamente
alla legge italiana;
b)
rappresenta, esegue o
recita in pubblico o diffonde
con o
senza variazioni
od aggiunte, un'opera
altrui adatta a pubblico
spettacolo od
una composizione musicale.
La rappresentazione o
esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera
cinematografica,
l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali
inserite nelle
opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante
altoparlante
in pubblico;
c)
compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una
delle
forme di elaborazione previste da questa legge;
d)
riproduce un numero
di esemplari o esegue o rappresenta un
numero di
esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che
aveva
il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e)
riproduce con qualsiasi
processo di duplicazione dischi
o
altri
apparecchi analoghi o li smercia;
f)
in violazione dell'art. 79
ritrasmette su filo o per radio o
registra in
dischi fonografici o
altri apparecchi analoghi
le
trasmissioni o
ritrasmissioni radiofoniche o
smercia i dischi
fonografici
o altri apparecchi indebitamente registrati.
La
pena è della reclusione fino
ad un anno o della multa non
inferiore a
lire 5000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra
un'opera altrui
non destinata alla
pubblicazione, ovvero con
usurpazione della
paternità dell'opera, ovvero
con deformazione,
mutilazione o
altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne
risulti
offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione II. -- Difese e
sanzioni penali.
Art. 172.
Se
i fatti preveduti
nell'articolo precedente sono commessi per
colpa
la pena è dell'ammenda sino a lire 10.000.
Con la stessa pena è punito chiunque:
a)
esercita l'attività di
intermediario in violazione
del
disposto
degli art. 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti
negli art. 153 e 154;
c) viola le norme degli art. 175 e 176.
é
punito con l'ammenda
fino a lire 2000 chiunque violi le norme
degli
art. 177 e 178.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione II. -- Difese e
sanzioni penali.
Art. 173.
Le
sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando
il
fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o
da
altre leggi.
TITOLO III
Disposizioni comuni.
CAPO III.
Difese e sanzioni
giudiziarie.
Sezione II. -- Difese e
sanzioni penali.
Art. 174.
Nei
giudizi penali regolati da questa sezione la persona
offesa,
costituitasi parte
civile, può sempre
chiedere al giudice penale
l'applicazione
dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli art.
159 e
160.
TITOLO IV
Diritto demaniale.
Art. 175.
Per ogni rappresentazione, esecuzione o
radiodiffusione di un'opera
adatta a
pubblico spettacolo o di una opera musicale, quando, per
qualsiasi motivo,
essa sia di
pubblico dominio, deve
essere
corrisposto allo
Stato, da chi rappresenta,
esegue o radiodiffonde
l'opera,
con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale
sugli incassi
lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla
parte che
l'opera occupa nella
rappresentazione,
esecuzione o
radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo
scopo della
rappresentazione, esecuzione
o radiodiffusione e qualunque sia il
paese
di origine dell'opera.
L'ammontare
del diritto demaniale è
determinato con decreto reale
da emanarsi
a norma dell'art.
3, n. 1, della legge 31 gennaio
1926-IV,
n. 100.
La
determinazione
dell'ammontare del diritto
demaniale sulla
esecuzione di
pezzi staccati di
opere musicali o
di brevi
composizioni, è
attribuita all'ente italiano
per il diritto di
autore, secondo
le norme del regolamento, sulla base dell'ammontare
del compenso
normalmente richiesto dall'ente
suddetto per le opere
tutelate,
eseguite in analoghe condizioni.
TITOLO IV
Diritto demaniale.
Art. 176.
Il
diritto demaniale è
dovuto anche sulle rappresentazioni od
esecuzioni
pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate
delle
opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In
tal caso,
fermi restando i diritti
dell'autore della elaborazione,
l'ammontare del diritto demaniale è determinato nella
metà di quanto
sarebbe dovuto se la rappresentazione o
radiodiffusione avesse avuto
per
oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale.
TITOLO IV
Diritto demaniale.
Art. 177.
Sullo
spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche,
didattiche
e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve
essere
corrisposto dall'editore, a favore della cassa di assistenza e
di previdenza
degli autori, scrittori e musicisti, un diritto del 3
per
cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui
prezzo non
è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 per
cento.
Sullo
spaccio di esemplari
di elaborazioni tutelate dalle opere
suddette
l'ammontare del diritto è ridotto alla metà.
TITOLO IV
Diritto demaniale.
Art. 178.
Ai
fini della corresponsione del diritto previsto
all'articolo
precedente, ogni
esemplare delle opere
suddette destinate allo
spaccio deve essere contrassegnato dall'ente
italiano per il diritto
di
autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.
Il
diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto
secondo
le norme del regolamento.
TITOLO IV
Diritto demaniale.
Art. 179.
La
corresponsione del diritto
previsto nell'art. 177 può essere
effettuata globalmente mediante
convenzione stipulata tra
le
associazioni
sindacali interessate.
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la
protezione e l'esercizio
dei diritti di autore.
Art. 180.
L'attività
di intermediario, comunque
attuata, sotto ogni forma
diretta o
indiretta di intervento, mediazione, mandato,
rappresentanza ed
anche di cessione per
l'esercizio dei diritti di
rappresentazione,
di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e
di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è
riservata
in via esclusiva all'ente italiano per il diritto di autore
(E.I.D.A.).
Tale attività è esercitata per effettuare:
1°
la concessione, per
conto e nell'interesse degli aventi
diritto,
di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di
opere
tutelate;
2°
la percezione dei
proventi derivanti da dette licenze ed
autorizzazioni;
3° la ripartizione dei proventi medesimi
tra gli aventi diritto.
L'attività dell'ente si esercita altresì
secondo le norme stabilite
dal regolamento
in quei paesi
stranieri nei quali
esso ha una
rappresentanza
organizzata.
La
suddetta esclusività di
poteri non pregiudica
la facoltà
spettante all'autore,
ai suo successori o agli aventi causa, di
esercitare
direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella
ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma
una quota
parte deve essere
in ogni caso riservata all'autore. I
limiti e
le modalità della
ripartizione sono determinati
dal
regolamento.
Quando,
però, i diritti
di utilizzazione economica dell'opera
possono dar
luogo a percezione
di proventi in paesi stranieri in
favore di
cittadini italiani domiciliati
o residenti nel regno,
nell'Africa italiana
e nei possedimenti italiani, ed
i titolari di
tali diritti non provvedano per qualsiasi motivo alla
percezione dei
proventi, trascorso
un anno dalla
loro esigibilità è conferito
all'ente italiano per il diritto di autore il potere
di esercitare i
diritti medesimi
per conto e nell'interesse
dell'autore o dei suoi
successori
od aventi causa.
I
proventi di cui
al precedente comma, riscossi
dall'E.I.D.A.,
detratte
le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli
aventi diritto, per un periodo di tre anni,
trascorso questo termine
senza
che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati
alla
confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per
scopi di
assistenza alle categorie
degli autori, scrittori
e
musicisti.
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la
protezione e l'esercizio
dei diritti di autore.
Art. 181.
Oltre
alle funzioni indicate
nell'articolo precedente ed a quelle
demandategli
da questa legge o da altre disposizioni, l'ente italiano
per il
diritto di autore può esercitare altri compiti connessi con la
protezione
delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.
L'ente
può assumere per
conto dello Stato o di enti
pubblici o
privati
servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi,
diritti.
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la
protezione e l'esercizio
dei diritti di autore.
Art. 182.
L'ente
italiano per il
diritto di autore
è sottoposto alla
vigilanza del ministero della cultura popolare,
secondo le norme del
regolamento.
Il
suo statuto è
approvato con decreto reale, su proposta del
ministro per
la cultura popolare, con quelli per gli affari esteri,
per l'Africa
Italiana, per la grazia e
giustizia, per le finanze e
per
l'educazione nazionale.
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la
protezione e l'esercizio
dei diritti di autore.
Art. 183.
L'esercizio
della attività per il collocamento presso le compagnie
e le
imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è
sottoposto
alla preventiva autorizzazione del ministero della cultura
popolare,
secondo le norme del regolamento.
A
tale autorizzazione non
è sottoposto l'autore
ed i suoi
successori
per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di
opere straniere.
L'esercizio della attività di
collocamento è soggetto
alla
vigilanza del ministero della cultura popolare,
secondo le norme del
regolamento.
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la
protezione e l'esercizio
dei diritti di autore.
Art. 184.
Chiunque
collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche,
non musicali, deve farne denuncia entro tre
giorni all'ente italiano
per gli
scambi teatrali, il
quale trasmette mensilmente l'elenco
delle denuncie
ricevute al ministero della
cultura popolare con le
eventuali
osservazioni e proposte.
L'ente
italiano per gli
scambi teatrali esercita inoltre
altre
funzioni
che gli sono demandate dal suo statuto.
All'ente
italiano per gli
scambi teatrali si
applicano le
disposizioni
dell'art. 182.
TITOLO VI
Sfera di applicazione della
legge.
Art. 185.
Questa
legge si applica
a tutte le
opere di autori italiani,
dovunque pubblicate
per la prima volta, salve
le disposizioni
dell'art.
189.
Si applica egualmente alle opere di autori
stranieri domiciliati in
Italia,
che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.
Può
essere applicata ad
opere di autori stranieri, fuori
delle
condizioni di
protezione indicate nel
comma precedente, quando
sussistano
le condizioni previste negli articoli seguenti.
TITOLO VI
Sfera di applicazione della
legge.
Art. 186.
Le
convenzioni internazionali per
la protezione delle
opere
dell'ingegno regolano
la sfera di applicazione di questa legge alle
opere
di autori stranieri.
Se
le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di
parità
di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di
equivalenza di
fatto delle due protezioni
stabilite negli articoli
seguenti.
TITOLO VI
Sfera di applicazione della
legge.
Art. 187.
In
difetto di convenzioni
internazionali, le opere
di autori
stranieri che
non rientrano nelle condizioni previste nel secondo
comma dell'art. 185 godono della protezione
sancita da questa legge,
a condizione
che lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero
conceda alle
opere di autori italiani una protezione effettivamente
equivalente
e nei limiti di detta equivalenza.
Se
lo straniero è apolide o di nazionalità controversa, la
norma
del comma precedente è riferita allo Stato nel
quale l'opera è stata
pubblicata
per la prima volta.
TITOLO VI
Sfera di applicazione della
legge.
Art. 188.
L'equivalenza di fatto, osservate le norme
che seguono, è accertata
e regolata
con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1,
della
legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
La
durata della protezione
dell'opera straniera non può in nessun
caso eccedere
quella di cui
l'opera gode nello
Stato di cui è
cittadino
l'autore straniero.
Se
la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione
un
periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in
Italia
ad una norma equivalente.
Se
la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione
dell'adempimento di
formalità, di dichiarazioni di riserva o di
depositi
di copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi, l'opera
straniera è sottoposta in Italia a formalità
equivalenti determinate
col
decreto reale.
Il
decreto reale può altresì sottoporre la protezione
dell'opera
straniera all'adempimento di altre particolari formalità o
condizioni.
TITOLO VI
Sfera di applicazione della legge.
Art. 189.
Le
disposizioni dell'art. 185
si applicano all'opera
cinematografica, al
disco fonografico o
apparecchio analogo, ai
diritti
degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia
ed alle
opere dell'ingegneria, in
quanto si tratti
di opere o
prodotti realizzati in Italia o che possano
considerarsi nazionali a
termini
di questa legge o di altra legge speciale.
In
difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette
opere,
diritti o prodotti, le disposizioni degli art. 186, 187 e 188.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
Art. 190.
é
istituito presso il ministero della cultura popolare un comitato
consultivo
permanente per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle
materie attinenti al diritto
di autore
o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative
quando
ne sia richiesto dal ministro per la cultura popolare o quando
sia
prescritto da speciali disposizioni.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
Art. 191.
Il comitato è composto:
a)
di un presidente designato dal
ministro per la cultura
popolare;
b)
dei vice presidenti
delle corporazioni delle professioni e
delle
arti, dello spettacolo e della carta e stampa;
c) di un rappresentante del P.N.F.;
d)
di un rappresentante dei ministeri
degli affari esteri,
dell'Africa italiana,
di grazia e giustizia, delle finanze, delle
corporazioni e
di due rappresentanti del
ministero dell'educazione
nazionale;
e)
dei direttori generali per il
teatro, per la cinematografia,
per la
stampa italiana, dell'ispettore
per la radiodiffusione e la
televisione del
ministero della cultura
popolare, e del
capo
dell'ufficio
della proprietà letteraria, scientifica ed artistica;
f)
dei presidenti delle
confederazioni dei
professionisti ed
artisti e
degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna
delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia
di diritto
di autore, nonchè
di un rappresentante della
confederazione dei
lavoratori dell'industria, designato
dalla
federazione
nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;
g) del presidente dell'ente italiano per
il diritto di autore;
h)
di tre esperti in materia di
diritto di autore designati dal
ministro
per la cultura popolare.
I membri del comitato sono nominati con
decreto del ministro per la
cultura
popolare e durano in carica un quadriennio.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
Art. 192.
Il
comitato si riunisce in sessione
ordinaria ogni anno alla data
stabilita dal
ministro per la
cultura popolare ed
in via
straordinaria tutte
le volte che
ne sarà richiesto dal ministro
stesso.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
Art. 193.
Il
comitato può essere convocato: a) in adunanza generale;
b) in
commissioni
speciali.
Partecipano
all'adunanza generale tutti i
membri del comitato. Le
commissioni speciali
sono costituite per lo studio di determinate
questioni,
di volta in volta, con provvedimento del presidente.
Il ministro per la cultura popolare, su
proposta del presidente del
comitato, può
invitare alla riunioni
anche persone estranee al
comitato, particolarmente competenti nelle
questioni da esaminare,
senza
diritto a voto.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
Art. 194.
La
segreteria è affidata
al capo dell'ufficio della proprietà
letteraria, scientifica
ed artistica presso
il ministero della
cultura
popolare.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
Art. 195.
Ai
membri del comitato
sono corrisposti gettoni di presenza per
ogni
giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.
TITOLO VIII
Disposizioni generali,
transitorie e finali.
Art. 196.
é considerato come luogo di prima
pubblicazione, il luogo dove sono
esercitati per
la prima volta i diritti di utilizzazione previsti
negli
art. 12 e seguenti di questa legge.
Nei riguardi delle opere
dell'arte figurativa, delcinema, del
disco fonografico
o di altro apparecchio analogo
riproduttore di
suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra
opera identificata
dalla sua
forma materiale, si considera come equivalente al luogo
della
prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
TITOLO VIII
Disposizioni generali,
transitorie e finali.
Art. 197.
I
contratti di edizione, di
rappresentazione e di esecuzione sono
sottoposti
alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.
TITOLO VIII
Disposizioni generali,
transitorie e finali.
Art. 198.
Nel
bilancio di previsione del
ministero della cultura popolare è
stanziata, in
apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare
dall'esercizio
in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire
un milione,
sui proventi del diritto previsto dagli art. 175 e 176,
da erogarsi,
con le modalità stabilite dal regolamento, in favore
delle casse
di assistenza e di previdenza
delle associazioni
sindacali
degli autori e scrittori e dei musicisti.
TITOLO VIII
Disposizioni generali,
transitorie e finali.
Art. 199.
La
presente legge si applica anche
alle opere comunque pubblicate
prima e
dopo l'entrata in vigore della legge medesima.
Rimangono
pienamente salvi e
impregiudicati gli effetti
legali
degli atti
e contratti fatti o stipulati
prima di detta entrata in
vigore,
in conformità delle disposizioni vigenti.
TITOLO VIII
Disposizioni generali,
transitorie e finali.
Art. 200.
Sino all'entrata in vigore del nuovo codice
di procedura civile, le
funzioni attribuite dall'art. 162 al
giudice istruttore sono
esercitate dal
presidente del collegio
davanti al quale pende la
lite.
TITOLO VIII
Disposizioni generali,
transitorie e finali.
Art. 201.
Riguardo
alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima
della entrata
in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per
la prima
volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto
deposito e
dette formalità devono
essere adempiute nei termini e
secondo
le norme stabilite dal regolamento.
TITOLO VIII
Disposizioni generali,
transitorie e finali.
Art. 202.
Agli
effetti dell'art. 147
non sono presi in considerazione i
prezzi
conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata
in
vigore di questa legge.
TITOLO VIII
Disposizioni generali,
transitorie e finali.
Art. 203.
Con
regio decreto potranno
essere emanate norme particolari per
regolare
il diritto esclusivo di televisione.
Finchè
non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente
comma, la
televisione è regolata dai principii generali di questa
legge
in quanto applicabili.
TITOLO VIII
Disposizioni generali,
transitorie e finali.
Art. 204.
A
decorrere dall'entrata in
vigore di questa legge, la
società
italiana autori ed editori assume la denominazione di
E.I.D.A. (Ente
italiano
per il diritto di autore).
TITOLO VIII
Disposizioni generali,
transitorie e finali.
Art. 205.
Sono
abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione in
legge
del regio decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente
disposizioni sul
diritto di autore
e le successive leggi di
modificazione
della suddetta legge.
Sono
altresì abrogate la
legge 17 giugno
1937, n. 1251, di
conversione in
legge del regio
decreto-legge 18 febbraio 1937,
contenente
norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria
fonografica
e la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di conversione del
regio decreto
legge 5 dicembre
1938-XVII, n. 2115,
contenente
provvedimenti per
la radiodiffusione differita
di esecuzioni
artistiche,
nonchè ogni altra legge o disposizione di legge contraria
ed
incompatibile con le disposizioni di questa legge.
TITOLO VIII
Disposizioni generali,
transitorie e finali.
Art. 206.
Il
regolamento per la esecuzione della presente legge determina le
sanzioni
per la violazione delle norme del regolamento stesso.
Dette
sanzioni potranno comportare
l'ammenda non superiore alle
lire
200.
La
presente legge entra
in vigore contemporaneamente al
regolamento, il
quale dovrà essere
emanato entro sei mesi dalla
pubblicazione
di essa.
Entro
lo stesso termine
sarà altresì emanato un nuovo statuto
dell'ente
italiano per il diritto di autore.
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